Indennità sostitutiva ferie non godute per infortunio e domanda di condanna generica (TAR Lombardia n. 1616 del 08.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute, previsto dall’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, non opera quando la mancata fruizione del riposo dipenda da infortunio o da altra causa non imputabile al lavoratore né a negligente vigilanza dell’amministrazione. In tal caso il diritto all’indennità sostitutiva va accertato. La domanda di condanna al pagamento di un credito pecuniario è però inammissibile per assoluta incertezza sull’oggetto se il ricorrente non ne specifichi l’importo né alleghi gli elementi che ne consentano la quantificazione, trattandosi di diritto che deve essere determinato o determinabile. L’accertamento del diritto non supplisce a tale carenza, restando la domanda di condanna riproponibile in altro giudizio entro il termine di prescrizione.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Corpo dei Vigili del Fuoco in quiescenza, ha agito dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l’accertamento del diritto al compenso sostitutivo di tredici giorni di ferie maturate e non godute nell’anno 2018, oltre alla condanna del Ministero dell’Interno alla liquidazione dei relativi emolumenti, con svalutazione monetaria e interessi legali.

Il lavoratore era rimasto continuativamente assente dal servizio per infortunio dal 26 gennaio 2018 fino al collocamento a riposo, intervenuto il 31 maggio 2018, senza mai fruire del riposo. Il Ministero aveva riconosciuto l’obbligo di pagamento con decreto ministeriale dell’1 ottobre 2018, ma nulla era stato corrisposto neppure dopo una diffida formale. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso quanto all’an debeatur. Dagli atti emerge che l’assenza dal servizio è dipesa da infortunio e che la mancata fruizione delle ferie non è riconducibile alla volontà del dipendente né a negligente vigilanza dell’amministrazione. Ne deriva l’esclusione dal campo di applicazione del divieto di monetizzazione.

Il Tribunale ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016, che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost., ha rilevato l’erroneità del presupposto interpretativo del giudice remittente. Questi riteneva che il divieto si applicasse anche quando il lavoratore non avesse potuto godere delle ferie per malattia o altra causa non imputabile. La Corte ha invece precisato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento compromesso da causa non imputabile al lavoratore.

Il giudice amministrativo ha quindi accertato il diritto derivante dal servizio prestato, come fatto valere nel giudizio. Diversa sorte ha avuto la domanda di condanna. Il Collegio l’ha dichiarata inammissibile per assoluta incertezza sull’oggetto: è onere del ricorrente, che chieda la condanna al pagamento di un credito pecuniario, specificarne l’importo o quantomeno allegare gli elementi che ne consentano la quantificazione.

Sul piano processuale, il mancato assolvimento di tale onere priva la domanda dei minimi requisiti essenziali per essere ritenuta ben conformata nell’oggetto. Né dall’atto introduttivo né dalla documentazione allegata emergono calcoli utili alla definizione esatta degli importi. Il Giudice è così impossibilitato persino ad accertare la misura concreta del credito, pur riconosciuto nel suo presupposto. La domanda potrà essere riproposta in altro giudizio entro il termine di prescrizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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