Sei scatti stipendiali anche per il personale in quiescenza a domanda (TAR Piemonte n. 591 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, convertito con la legge n. 472 del 1987, spetta a tutto il personale delle forze di polizia, di ordinamento civile e militare, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, anche quando la cessazione avvenga su domanda. Il regime oneroso dell’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997, che subordina il beneficio al pagamento della restante contribuzione, opera ai soli fini pensionistici ed è estraneo alle fattispecie di liquidazione dell’indennità di buonuscita. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231 del 1990 non determina la reviviscenza del previgente art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379 del 1987, sicché non è più in vigore la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso.

Il Fatto

I ricorrenti, ex appartenenti alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri, sono stati collocati a riposo su domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi. Hanno chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella determinazione del trattamento di fine servizio e la condanna dell’ente previdenziale alla rideterminazione delle somme dovute, oltre interessi legali.

Nel corso del giudizio è intervenuto il decesso di uno dei ricorrenti; il processo è stato dichiarato interrotto con decreto monocratico e successivamente riassunto dagli eredi. L’INPS si è costituito resistendo al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce un quadro normativo stratificato e di difficile intelligibilità. Vengono in rilievo l’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379 del 1987, l’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997 e l’art. 1911 cod. ord. mil.

Dopo un duraturo contrasto, la giurisprudenza amministrativa si è consolidata nel senso dell’estensione del beneficio a tutti gli appartenenti alle forze di polizia. Il Collegio richiama il C.G.A.R.S. n. 926 del 2022 e le successive pronunce conformi, nonché Cons. Stato n. 4844 del 2023 e le sentenze coeve della seconda sezione.

Il percorso argomentativo si snoda su più passaggi. L’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997, che assoggetta a regime oneroso il beneficio per il personale collocato a riposo a domanda, è dettato ai soli fini pensionistici ed è quindi inapplicabile alla liquidazione del trattamento di fine servizio. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231 del 1990 a opera dell’art. 2268 cod. ord. mil. non comporta la reviviscenza della norma limitativa, poiché l’abrogazione legislativa non ha effetto ripristinatorio delle norme già abrogate salvo espressa indicazione.

Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di forze di polizia richiamata è ampia e ricomprende i corpi indicati dall’art. 16 della legge n. 121 del 1981. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. conferma che l’art. 6-bis continua ad applicarsi alle forze di polizia a ordinamento militare.

La documentazione attesta i requisiti anagrafici e contributivi dei ricorrenti. L’ente previdenziale è l’unico titolare della competenza a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento di fine servizio. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna della parte resistente al pagamento degli emolumenti dovuti oltre interessi legali e alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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