Carta del docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 467 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute a titolo di carta elettronica del docente, assegnando un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. La mera difficoltà operativa dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli giudiziali non esonera dall’adempimento né giustifica l’inottemperanza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine va nominato sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega. È dovuta la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione, tenuto conto della serialità della controversia.

Il Fatto

Due lavoratori della scuola hanno agito in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su due sentenze del giudice ordinario, Sezione Lavoro, con le quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a disposizione degli interessati, tramite la carta elettronica del docente, le somme liquidate a titolo di aggiornamento e formazione, oltre interessi.

Le sentenze azionate non erano state impugnate nei termini e risultavano quindi passate in giudicato; erano state notificate in forma esecutiva e attestate conformi ai fini dell’art. 475 c.p.c. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. Il Tribunale ha disposto la riunione dei ricorsi ai sensi del decreto presidenziale n. 3/2025, adottato per lo snellimento dell’arretrato in materia di carta del docente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’ottemperanza. Le sentenze erano state rilasciate in copia attestata conforme all’originale e notificate a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione dei ricorsi era inoltre decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Sul punto dell’inadempimento non è emersa alcuna contestazione: l’Amministrazione ha omesso di dare esecuzione al giudicato. Il Tribunale ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione ai titoli e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di dipendente pubblico e di funzioni connesse ai compiti istituzionali.

Il Collegio ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo è individuato nel giorno della notificazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente; il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure, in caso di perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario.

Quanto alle spese di lite, liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggette a dimidiazione e ridotte per la marcata serialità della controversia e per l’assenza di difficoltà interpretative, il Tribunale ha disposto la distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Da ultimo, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi, ha mandato alla Segreteria di trasmettere i fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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