Ottemperanza per la carta docente: il giudice amministrativo accoglie e nomina il commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 226 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione dello Stato, destinataria di una sentenza del giudice ordinario che riconosca il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, è tenuta a dare esecuzione al giudicato entro il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, senza poter eccepire l’eventuale competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero. La mancata ottemperanza legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina di un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione inerte, con condanna alle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara una sentenza che le riconosceva il diritto al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel provvedimento. Nonostante il decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva provveduto all’esecuzione del giudicato, limitandosi a una mera costituzione in giudizio.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo che l’Amministrazione fosse condannata a dare esecuzione alla sentenza e che fosse nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso in numerose pronunce, in materia di ottemperanza alle sentenze di condanna al pagamento di somme di danaro da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, ha ribadito l’applicabilità dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996, che fissa in centoventi giorni il termine per completare le procedure esecutive, precisando come tale norma, pur calibrata sul processo civile, si applichi al giudizio di ottemperanza con i necessari adattamenti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 aprile 2015, n. 1772 e 22 maggio 2014, n. 2654).
Il Collegio ha quindi osservato che, ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a., non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva ai fini dell’ottemperanza, superando ogni eccezione sul punto. Ha inoltre sottolineato che, in base all’art. 6, comma 1, lettera e), legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale o trasmettere gli atti all’organo competente, sicché l’Amministrazione non può giustificare la propria inottemperanza invocando la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto: il Ministero è stato condannato ad accreditare le somme spettanti sulla carta elettronica della ricorrente, con accessori di legge, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega, che provvederà in sostituzione dell’Amministrazione entro i successivi quarantacinque giorni.
Il Tribunale ha infine ritenuto non sussistenti i presupposti per la condanna alle penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., considerato l’importo contenuto e la produzione di interessi già prevista dalla sentenza ottemperanda. Le spese di giudizio, liquidate in 500,00 euro oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. Visti la serialità del contenzioso, il Collegio ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti de L’Aquila per le valutazioni di competenza.
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Nota della Redazione
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