Improcedibile il ricorso per ottemperanza dopo il pagamento integrale del debito (TAR Campania n. 3119 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, pur dopo la notifica del ricorso, abbia dato integrale esecuzione al giudicato, provvedendo al pagamento del residuo dovuto e dei compensi liquidati nel titolo. La soccombenza virtuale dell’amministrazione non impone automaticamente la condanna alle spese: la relativa regolamentazione rientra nella discrezionalità del giudice, che può compensarle valutando il complessivo sviluppo della vicenda processuale. Il soddisfacimento della pretesa nelle more del giudizio elide l’interesse all’azione, facendo venir meno la condizione per la pronuncia di ottemperanza.

Il Fatto

I ricorrenti agivano per l’ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, con cui la struttura sanitaria resistente era stata condannata al pagamento di una somma in favore di una lavoratrice, oltre accessori e spese legali. Nel corso del giudizio amministrativo, la struttura eccepiva di avere già corrisposto parte delle somme durante il giudizio di cognizione e, successivamente, di avere integralmente liquidato il residuo e i compensi.
Con nota depositata in atti i ricorrenti dichiaravano di non avere più interesse al ricorso, ma insistevano per la condanna della resistente alle spese del giudizio amministrativo in ragione del principio di soccombenza virtuale. La questione sottoposta al Collegio era quindi se il ricorso andasse dichiarato improcedibile e con quale regolamentazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania muove dalla constatazione che i ricorrenti dichiarano di non avere più interesse al ricorso. La resistente, con determina del giugno 2025, ha liquidato le spese legali e il residuo spettante alla lavoratrice, dando immediata esecuzione al titolo mediante cedolino, mandato e quietanza. Il pagamento integrale del debito azionato è dunque intervenuto nelle more del giudizio amministrativo, pur dopo la notifica del ricorso e la sua iscrizione a ruolo.

Su questa base il Collegio applica gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm. Il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo più necessaria la pronuncia di ottemperanza. Non rileva che l’esecuzione sia stata spontanea e successiva alla notifica: ciò che conta è che la pretesa sia stata integralmente soddisfatta, sì da elidere l’interesse all’azione.

I ricorrenti sostengono la condanna alle spese in forza della soccombenza virtuale, valorizzando il fatto che l’amministrazione abbia eseguito solo dopo la notifica del ricorso. Il Collegio non accoglie questa impostazione. Ritiene invece equo, in ragione del complessivo sviluppo della vicenda processuale, compensare tra le parti le spese di giudizio. La decisione si fonda su una valutazione complessiva delle condotte processuali, che esclude l’automatica condanna della resistente.

Il dispositivo dichiara pertanto il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese, ordinando che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Il principio che emerge è che l’integrale esecuzione del giudicato, benché intervenuta in pendenza del giudizio di ottemperanza, determina la sopravvenuta carenza di interesse, mentre la regolamentazione delle spese resta affidata alla discrezionalità del giudice, che può compensarle in considerazione dell’intera vicenda processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *