Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e nomina del Commissario ad acta (TAR Piemonte n. 468 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina all’amministrazione soccombente di dare esecuzione al giudicato formatosi sulle sentenze che hanno riconosciuto alla parte ricorrente il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente, con condanna al pagamento delle somme liquidate. All’inottemperanza protratta consegue la nomina sin d’ora del Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. Le spese di lite sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggette a dimidiazione e ridotte in ragione della marcata serialità della controversia e della difficoltà operativa dell’amministrazione. Il mandato alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza non incide sulla decisione.
Il Fatto
Numerosi ricorrenti, docenti, hanno agito per l’ottemperanza di sentenze con cui il giudice ordinario, sezione lavoro, ha accertato il loro diritto a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare gli importi dovuti sulle rispettive carte, per gli anni scolastici indicati nei titoli, oltre interessi e rivalutazione.
Le sentenze azionate — emesse dal Tribunale di Torino, sezione lavoro — risultano non impugnate e passate in giudicato. Dedotta l’omessa esecuzione, i ricorrenti hanno chiesto al TAR di ordinare al Ministero di dare corso al pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, ai sensi del decreto del Presidente della Sezione n. 3/2025, la trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in tema di Carta del docente è finalizzata allo snellimento dell’arretrato, materia che rappresenta una quota rilevante del contenzioso introitato. La riunione è disposta solo per la pronta redazione e pubblicazione del provvedimento, senza alterare i meccanismi decisionali.
Nel merito, per ciascun ricorso sussistono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Alla data della proposizione del ricorso era decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato.
Va dunque ordinato al Ministero di dare esecuzione alle sentenze e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso, il Tribunale nomina sin d’ora il Commissario ad acta nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. La parte ricorrente è onerata di comunicare al Commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni.
Il compenso del Commissario, essendo le funzioni affidate a un dipendente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, si considera compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione, secondo i parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, con dimidiazione e ulteriore riduzione per la serialità della controversia e la difficoltà operativa dell’amministrazione. Si provvede alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. Il Tribunale manda infine alla Segreteria di trasmettere i fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale