Saluto romano allo stadio legittima il DASPO anche senza condanna penale (TAR Piemonte n. 373 del 21.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il DASPO costituisce misura di prevenzione atipica, applicabile ai soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica nei luoghi delle manifestazioni sportive. La sua adozione prescinde dalla responsabilità penale dell’interessato e non richiede la certezza processuale dei fatti, essendo sufficiente un quadro indiziario grave, preciso e concordante, valutato secondo la logica del più probabile che non. Il saluto romano compiuto sugli spalti integra condotta provocatoria, estranea alla normale passione sportiva, idonea a mettere in pericolo la sicurezza pubblica e a fondare, da sola, il divieto di accesso agli impianti ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 401/1989. Le valutazioni dell’amministrazione in ordine alla pericolosità del soggetto godono di ampia discrezionalità, sindacabile nei limiti dell’equo bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato all’accesso.

Il Fatto

Nel corso di un incontro di calcio disputatosi presso lo stadio comunale di Alessandria, due soggetti posizionati in un settore dell’impianto compivano il saluto romano in direzione del campo da gioco. A seguito di tali fatti, e della denuncia alla Procura della Repubblica, il ricorrente ha ricevuto la notifica dell’avvio del procedimento amministrativo ex artt. 7 e 8 legge n. 241/1990. Con successivo provvedimento il Questore ha vietato al ricorrente di accedere, per cinque anni, agli stadi in occasione delle partite di calcio nazionali e internazionali, con particolare riguardo ai tempi di afflusso e deflusso dagli impianti.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Piemonte, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 7 settembre 2022 e la causa, all’udienza straordinaria del 3 febbraio 2026, è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censura l’eccesso di potere dell’amministrazione, sostenendo che il provvedimento deriverebbe in modo automatico dalla denuncia penale per il reato di cui all’art. 6 legge n. 401/1989. Aggiunge che il gesto sarebbe stato episodico, che la tifoseria opposta non sarebbe politicamente orientata e che, pertanto, sarebbe mancata qualsiasi finalità provocatoria.

Il Collegio respinge la tesi, muovendo dalla qualificazione del DASPO come misura di prevenzione atipica. Il provvedimento può essere imposto non solo in caso di accertata lesione, ma anche in presenza di un semplice pericolo per l’ordine pubblico, come nelle condotte che comportano situazioni di allarme. La sua funzione non è sanzionare una condotta, ma prevenire la commissione di futuri fatti illeciti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico.

Da ciò deriva il criterio probatorio: non è richiesta la certezza della condotta oltre ogni ragionevole dubbio, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti. Le valutazioni dell’amministrazione, compreso il giudizio di pericolosità, si caratterizzano per un’ampia discrezionalità, con equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla sicurezza e l’interesse privato ad accedere liberamente negli stadi.

Nel caso di specie, lo stesso ricorrente ha ammesso di aver compiuto il saluto romano. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che tale gesto denoti una condotta provocatoria, estranea alla normale passione sportiva, e idonea a mettere a rischio il bene della sicurezza pubblica. Esso configura altresì il reato contestato in sede penale. Ne consegue l’autosufficienza dell’episodio a fondare il divieto impugnato: anche in assenza degli ulteriori fatti richiamati, il provvedimento risulta adeguatamente motivato in ordine ai presupposti dell’art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 401/1989.

Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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