Interdittiva antimafia e rapporti parentali: irrilevante la risalenza nel tempo (TAR Piemonte n. 376 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di informazione antimafia interdittiva l’amministrazione non deve provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, ma solo la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi, valutati in modo unitario e non atomistico, dai quali sia deducibile secondo un giudizio prognostico il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata, secondo la regola del più probabile che non. L’interdittiva può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, poiché il trascorrere del tempo non fa venir meno il rischio in assenza di fatti nuovi che dimostrino il superamento della situazione. Ai fini dell’adozione del provvedimento l’autorità prefettizia può dare rilievo ai rapporti di parentela dell’imprenditore con soggetti affiliati o contigui a contesti malavitosi, quando tali rapporti lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che le decisioni sull’attività di impresa possano essere influenzate dalla criminalità organizzata. Il termine di sessanta giorni per la conclusione del contraddittorio procedimentale, in assenza di espressa previsione di perentorietà, ha natura ordinatoria e il suo superamento non vizia l’atto.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva emessa nei suoi confronti, unitamente alla nota di accompagnamento e alla comunicazione presupposta, deducendo l’illegittimità degli atti per violazione degli artt. 84, 91, 92 e 94-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. A sostegno delle censure ha rappresentato la propria estraneità al sodalizio criminale, l’occasionalità e la risalenza dell’ospitalità prestata a un latitante nel 2004, il coinvolgimento nella misura di prevenzione nella sola veste di terzo interessato in qualità di erede, nonché l’avvio dell’attività lavorativa solo nel gennaio 2021.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la natura del potere prefettizio, qualificandolo come discrezionale e volto a bilanciare la libertà di impresa con la tutela dell’uso delle risorse pubbliche. Non è necessaria la prova dell’infiltrazione, ma la presenza di elementi sintomatico-presuntivi che, per la loro serietà e convergenza, inducano a ritenere più probabile che non la fattispecie di condizionamento mafioso. Il giudizio amministrativo si fonda sulla regola causale del più probabile che non, integrata da dati di comune esperienza ricavabili dall’osservazione dei fenomeni sociali.
Quanto al primo e al secondo motivo, il Tribunale ritiene corretto l’esercizio del potere. Assume rilievo l’arresto del ricorrente nel 2004 per favoreggiamento personale, avendo fornito ospitalità durante la latitanza a un esponente della criminalità organizzata. La risalenza nel tempo della condotta non inficia la valutazione, poiché il rischio di infiltrazione non si considera fugato per il mero trascorrere del tempo, ma solo in forza della sopravvenienza di fatti nuovi idonei a dimostrare il superamento della situazione. Rileva altresì la notifica, quale terzo interessato, del decreto di sequestro e confisca di un immobile, nonché le vicende giudiziarie dei fratelli, quali indicatori del contesto familiare. I rapporti di parentela possono essere valorizzati quando lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l’impresa possa subire influenza, anche indiretta, della criminalità organizzata.
Con il terzo motivo il ricorrente censura la mancata valutazione delle controdeduzioni e il superamento del termine di sessanta giorni per il contraddittorio. Il Collegio osserva che l’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 non qualifica il termine come perentorio: esso è pertanto ordinatorio e il suo superamento integra un’irregolarità non viziante. Il contraddittorio procedimentale, inoltre, non impone la confutazione analitica delle deduzioni dell’interessato, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa.
Quanto all’inidoneità del modello organizzativo di cui al d.lgs. n. 231/2001 e alla mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, il Tribunale rileva che parte delle condotte è stata posta in essere al di fuori dell’attività lavorativa, attenendo a legami parentali e contatti personali: ne consegue la ragionevolezza della valutazione prefettizia di inidoneità. Il diniego delle misure collaborative non richiede apposita motivazione, potendo evincersi dalle ragioni addotte a fondamento del pericolo infiltrativo. Infine, anche il termine di trenta giorni per il rilascio del provvedimento è ordinatorio. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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