Pianta organica delle farmacie: discrezionalità del Comune e insindacabilità del merito (TAR Piemonte n. 366 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revisione della pianta organica delle farmacie costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa del Comune, chiamato a bilanciare interessi diversi attinenti alla popolazione, alla viabilità, alle distanze tra esercizi e alle particolari esigenze di fruizione del servizio. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla manifesta illogicità e all’inesatta acquisizione degli elementi di fatto presupposti, restando preclusa ogni sostituzione della valutazione di opportunità dell’amministrazione. Il principio di equa distribuzione degli esercizi sul territorio, sancito dall’art. 2 della legge n. 475/1968, non impone un esito predeterminato della pianificazione. Non è configurabile un affidamento del titolare sull’attribuzione della zona farmaceutica quando l’originaria assegnazione non sia mai stata espressamente modificata dall’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una farmacia con sede in un comune piemontese, impugnava il verbale di deliberazione della Giunta comunale con cui era stata approvata la revisione della pianta organica delle farmacie, unitamente agli atti presupposti e consequenziali.
Il provvedimento aveva mutato l’attribuzione di zona della farmacia, in precedenza ricompresa nella zona blu e successivamente collocata, quanto alla sede attuale, nel territorio della zona rossa. Poiché il trasferimento della sede è ammesso solo all’interno della medesima zona, la nuova perimetrazione precludeva il trasferimento nei locali già individuati dalla ricorrente. Pendeva altresì altro giudizio innanzi al medesimo TAR avente ad oggetto la determinazione sfavorevole sull’istanza di trasferimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, per identità di ratio, rigettandoli. Quanto alla prospettata violazione del principio di equa distribuzione degli esercizi sul territorio, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui la scelta conclusiva del Comune è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità o dell’inesatta acquisizione degli elementi di fatto, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione di opportunità a quella dell’amministrazione (Cons. Stato, Sez. III, n. 3329 del 2023).
Applicando tali principi, il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato, essendo diretto ad adeguare la formale attribuzione delle zone di competenza all’attuale stato di fatto, caratterizzato dalla collocazione eccentrica della farmacia della ricorrente in zona diversa da quella originariamente assegnata. L’art. 2 della legge n. 475/1968 non impone un esito predeterminato della pianificazione.
Il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui una diversa definizione della pianta organica avrebbe apportato vantaggi all’interesse pubblico in termini di accessibilità al servizio. L’accoglimento della censura si sarebbe risolto in un inammissibile intervento sostitutivo del giudice in ambiti riconducibili al merito amministrativo, a fronte di una decisione esente da profili di irragionevolezza.
Quanto all’affidamento asseritamente maturato dalla ricorrente nella collocazione della farmacia nella zona rossa, il Collegio lo ha escluso: l’originaria attribuzione della zona blu non è mai stata espressamente modificata dall’amministrazione, che si è limitata ad autorizzare la collocazione della sede oltre il confine tra le due zone. La mera collocazione materiale non ha quindi valore di atto di rideterminazione della zona.
Infine, la censura relativa all’annessione di una ulteriore porzione di territorio all’area di competenza di altra farmacia è stata ritenuta priva di apprezzabile interesse, non incidendo sull’interesse azionato, volto all’inclusione della farmacia della ricorrente nella zona dei nuovi locali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore della parte resistente e della controinteressata.
Nota della Redazione
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