Silenzio della prefettura sull’istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione (TAR Piemonte n. 369 del 21.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ove il datore di lavoro per il quale è stato rilasciato il nulla osta all’ingresso non provveda alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, la procedura di rilascio del permesso non resta nella disponibilità delle parti private. Sorge per la pubblica amministrazione l’obbligo di provvedere con un provvedimento espresso, determinandosi nel senso della concessione di un permesso per attesa occupazione, dell’autorizzazione al subentro di un diverso datore di lavoro o del diniego con revoca del nulla osta ai sensi dell’art. 22, comma 5 ter, d.lgs. n. 286/1998. L’obbligo di provvedere sussiste anche in mancanza di una disposizione che tipizzi il potere di presentare l’istanza, quando ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento. Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.
Il Fatto
Il ricorrente, entrato nel territorio nazionale in virtù di un nulla osta rilasciato in suo favore, chiedeva alla Prefettura di Torino — Sportello Unico Immigrazione il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, per essere venuto meno l’interesse del datore di lavoro ad assumerlo. Con successive sollecitazioni chiedeva, in alternativa, la fissazione di un appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno con altro datore di lavoro.
Non ricevendo alcun riscontro, il ricorrente proponeva ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per l’accertamento del silenzio-inadempimento e la condanna dell’amministrazione a provvedere. L’amministrazione si costituiva, contestando la sussistenza del silenzio e assumendo che la procedura si trovasse nella fase di “attesa ingresso”.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto verificato la prova documentale della presentazione delle istanze, circostanza peraltro non contestata dall’amministrazione. Ha poi rilevato che, a fronte di tali formali richieste, l’amministrazione non aveva fornito alcun riscontro con un provvedimento espresso.
La tesi difensiva dell’amministrazione — secondo cui l’obbligo di completare la procedura con la sottoscrizione del contratto di soggiorno graverebbe sul datore di lavoro e sul lavoratore — è stata respinta. Una volta riferita l’indisponibilità del datore di lavoro e richiesto il permesso per attesa occupazione, la procedura non può più ritenersi nella disponibilità delle parti private.
La pubblica amministrazione deve quindi esercitare il proprio potere nel rispetto della legge, determinandosi o nel senso della concessione di un permesso per attesa occupazione — o dell’autorizzazione al subentro di un diverso datore di lavoro — o nel senso del diniego e della revoca del nulla osta ai sensi dell’art. 22, comma 5 ter, d.lgs. n. 286/1998.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l’obbligo di provvedere sussiste anche in mancanza di una espressa disposizione che tipizzi il potere del privato di presentare un’istanza, ogni volta che ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento, ovvero quando sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto delle determinazioni dell’amministrazione (Cons. Stato n. 4321/2024, che richiama Cons. Stato n. 3234/2017, n. 7975/2004 e n. 2318/2007).
Non rilevano, in questa sede, le considerazioni sulla fondatezza delle istanze svolte dall’amministrazione nella memoria difensiva, poiché non sussistono i presupposti dell’art. 31, comma 3, c.p.a. e il Tribunale non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.. Il ricorso è stato accolto, con obbligo di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza e condanna dell’amministrazione alle spese di lite.
Nota della Redazione
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