Cessazione della materia del contendere nell’ottemperanza per la carta del docente (TAR Piemonte n. 253 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., va dichiarata quando l’amministrazione abbia integralmente eseguito il giudicato. Tuttavia, se l’esecuzione è intervenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso, la cessazione non esime l’amministrazione dalla condanna alle spese: la sopravvenuta satisfazione della pretesa non elide l’originaria inerzia, che costituisce il presupposto dell’azione di ottemperanza. La condanna alle spese è quindi giustificata dalla necessità di attivare il processo per ottenere l’esecuzione del titolo già divenuto definitivo.

Il Fatto

Numerosi docenti hanno adito il TAR Piemonte per ottenere l’ottemperanza di sentenze del giudice del lavoro, passate in giudicato, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, il contributo per la formazione in importi variabili tra 500 e 2.500 euro.

In vista della camera di consiglio, i ricorrenti hanno depositato memoria dando atto che l’amministrazione aveva adempiuto agli obblighi statuiti nelle sentenze. La questione è giunta alla Sezione Terza, che ha disposto la riunione dei ricorsi per l’identità delle decisioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che i ricorsi riuniti presentano decisioni identiche nella motivazione e nel dispositivo, e ha richiamato il decreto n. 3/2025 del Presidente della Sezione, adottato per lo snellimento dell’arretrato in materia di “carta del docente”, che prevede la trattazione congiunta e la riunione dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in caso di esito omogeneo.

Il Tribunale ha precisato che la riunione opera a soli fini di pronta redazione e pubblicazione del provvedimento e non altera i meccanismi decisionali del giudizio, né incide sul contenuto delle singole decisioni.

Nel merito, preso atto dell’avvenuto adempimento da parte dell’amministrazione, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

Quanto alle spese, il Tribunale ha rilevato che l’amministrazione ha dato esecuzione al titolo solo successivamente alla proposizione del ricorso. Da qui la condanna dell’amministrazione intimata a rifondere le spese di lite, liquidate in complessivi 800,00 euro per ciascun ricorso a titolo di compenso professionale, con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario, oltre al contributo unificato alle condizioni di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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