Opere abusive in area vincolata valutate complessivamente e non atomisticamente (C.G.A.R.S. n. 239 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di illeciti edilizi, la verifica dell’incidenza urbanistico-edilizia dell’intervento realizzato abusivamente deve essere condotta considerando le opere nella loro globalità, che non possono essere valutate in modo atomistico, non essendo ammessa la possibilità di frazionare i singoli interventi difformi al fine di dedurne l’autonoma rilevanza. Ai fini della qualificazione di un’opera come precaria si segue non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale: un’opera realizzata per soddisfare esigenze non temporanee non beneficia del regime proprio delle opere precarie anche quando sia stata eseguita con materiali facilmente amovibili. I provvedimenti comunali e della Soprintendenza che accertano l’abuso in area vincolata e negano la sanatoria costituiscono atti vincolati, per i quali non residua discrezionalità dell’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente realizzava su un terreno di proprietà, con destinazione a parcheggio, sede viaria, verde di rispetto ed espansione urbana, un campo da calcio con fondo in sabbia, recinzione, corpi illuminanti, un muro di sottoscarpa e un prefabbricato adibito a deposito, spogliatoio e servizi. A seguito di sopralluogo, accertata l’assenza di titolo, il Comune emetteva ordinanza di demolizione e ripristino. Il proprietario chiedeva un permesso di costruire in sanatoria, negato dal Comune. La Soprintendenza, rilevata la realizzazione di opere non autorizzate in area tutelata ai sensi dell’art. 142, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004, perché ricadente entro 150 metri da un corso d’acqua e classificata come area di tutela uno, ordinava la sospensione dei lavori e la rimessione in pristino, e successivamente rigettava l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Il TAR Sicilia respingeva i ricorsi. Proponeva appello il ricorrente, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali, l’erroneità della valutazione unitaria delle opere e la carenza di motivazione dei provvedimenti della Soprintendenza, con conseguente questione di legittimità costituzionale dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione di giurisdizione, escludendo quella del Tribunale superiore delle acque. Non si discute di demanialità delle acque né di opere che incidano in via diretta e immediata sul regime idrografico del corso d’acqua. Richiama il principio per cui appartiene al TSAP la cognizione dei soli provvedimenti recanti una disciplina diretta e immediata delle acque pubbliche (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5555 del 2019; Cass. civ., Sez. Un., n. 5641 del 2019; Cass. civ., Sez. Un., n. 9149 del 2009).

Nel merito, l’appello è infondato. Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, l’appellante stesso ne riconosce l’improcedibilità per essere stato il provvedimento superato dal successivo diniego di accertamento di conformità.

Il nucleo argomentativo riguarda la pretesa di distinguere le diverse opere e la loro collocazione. La Corte ribadisce il principio secondo cui, in materia di illeciti edilizi, la verifica deve essere condotta sulle opere nella loro globalità, non essendo ammessa la frammentazione dei singoli interventi per dedurne l’autonoma rilevanza (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4891 del 2023). Gli interventi sono stati quindi correttamente valutati nel complesso, sotto il profilo edilizio e paesaggistico.

Sul carattere precario del prefabbricato, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui rileva il criterio funzionale e non strutturale (C.G.A.R.S. n. 235 del 2023; C.G.A.R.S. n. 29 del 2025). Nel caso concreto difettano sia il profilo strutturale sia la destinazione funzionale a soddisfare esigenze temporanee.

Quanto alla motivazione dei provvedimenti della Soprintendenza, la Corte osserva che l’accertamento di compatibilità postumo è ammesso solo per i lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, mentre nella specie i tassativi parametri dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004 risultano ostativi all’accoglimento dell’istanza. I provvedimenti impugnati, di natura vincolata, sono conformi alla normativa, con conseguente insussistenza dell’obbligo di preavviso di rigetto. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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