Inammissibile ricorso contro avvio revoca nulla osta (TAR Lazio n. 700 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’atto endoprocedimentale non e’ impugnabile in via autonoma, poiche’ la lesione della sfera giuridica del destinatario e’ di regola imputabile alla statuizione che conclude il procedimento, con la conseguenza che l’atto infraprocedimentale va gravato unitamente a quello finale. La nota con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione avvia il procedimento di revoca del nulla osta per lavoro subordinato, invitando il datore di lavoro e il lavoratore a depositare osservazioni e documentazione integrativa entro un termine assegnato, ha natura meramente endoprocedimentale e non definitiva, e’ priva di autonoma attitudine lesiva e non incide sulla posizione giuridica del ricorrente in assenza del provvedimento conclusivo. Il ricorso proposto avverso tale nota e’ pertanto inammissibile per carenza di interesse. La declaratoria di inammissibilita’ del ricorso comporta il rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato, chiedendo anche la sospensione dell’efficacia, il provvedimento di revoca del nulla osta per lavoro subordinato adottato dalla Prefettura di Roma — Sportello Unico per l’Immigrazione in data 9 febbraio 2024, deducendo di non averne mai ricevuto notificazione. Il ricorso era fondato su tre motivi: la non perentorieta’ del termine di otto giorni e la sussistenza di una causa di forza maggiore; l’eccesso di potere per sviamento, carenza di motivazione e violazione dei principi di buon andamento, proporzionalita’ e buona fede; l’esonero dall’obbligo di asseverazione e l’idoneita’ alloggiativa.
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma si sono costituiti con atto di mera forma. Il ricorrente ha poi insistito per l’accoglimento, rappresentando che l’Amministrazione non aveva dato seguito all’ordinanza di riesame. All’udienza pubblica il Tribunale ha dato avviso alle parti della possibile sussistenza di una causa di inammissibilita’ e ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile rilevando d’ufficio, a un esame piu’ approfondito rispetto a quello consentito in sede cautelare, un difetto che attiene alla stessa configurabilita’ di un interesse tutelabile.
La decisione muove dalla qualificazione dell’atto impugnato. Dalla denominazione “Avvio di procedimento di revoca del nulla osta” e dal tenore letterale della nota — con cui il datore di lavoro e il ricorrente venivano invitati a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, osservazioni e documentazione integrativa — emerge il carattere di non definitivita’ dell’atto. Ne consegue la sua natura meramente endoprocedimentale, priva di autonoma lesivita’ e inidonea a incidere sulla posizione giuridica del ricorrente in assenza del provvedimento che conclude il procedimento.
Il Tribunale richiama il principio consolidato della giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’atto endoprocedimentale non puo’ essere impugnato in via autonoma, poiche’ la lesione della sfera giuridica del destinatario e’ di regola imputabile alla statuizione che conclude il procedimento, con la conseguenza che l’atto infraprocedimentale va gravato insieme a quella. A sostegno sono richiamate Cons. Stato, Sez. VI, n. 46 del 2020, Cons. Stato, Sez. III, n. 7476 del 2019, Sez. IV, n. 5846 del 2018, Sez. VI, n. 5331 del 2017, Sez. IV, n. 2858 del 2017, Sez. VI, n. 2862 del 2016 e Sez. IV, n. 1913 del 2016.
Su queste basi il ricorso e’ stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non essendo la nota di avvio del procedimento di revoca idonea ad arrecare di per se’ alcun danno al ricorrente, per difetto di carattere provvedimentale.
Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dell’andamento processuale della controversia. In conseguenza dell’inammissibilita’, il Collegio ha inoltre respinto l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 126, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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