Giudicato sul contributo annuo per la formazione dei docenti a termine (TAR Piemonte n. 254 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inadempienza dell’Amministrazione rispetto al giudicato, ordina l’esecuzione del titolo nel termine fissato e nomina, per l’ipotesi di inutile decorso, il Commissario ad acta. La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., va dichiarata limitatamente ai ricorrenti integralmente soddisfatti. Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e sono poste a carico dell’Amministrazione che abbia adempiuto solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso, con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Alcuni docenti a termine ottengono dal giudice del lavoro una sentenza che accerta il loro diritto a percepire il contributo annuo per la formazione e condanna l’Amministrazione al pagamento dei relativi importi, distinti per ciascun ricorrente e per gli anni scolastici di riferimento. La decisione diventa definitiva, come attestato dalla certificazione di non proposta impugnazione.
Non essendo seguita l’esecuzione spontanea, i lavoratori propongono ricorso per ottemperanza davanti al TAR. Nel corso del giudizio l’Amministrazione corrisponde le somme a due ricorrenti; per la terza l’inadempienza permane. La difesa insiste quindi per l’accoglimento limitato a quest’ultima posizione e chiede la condanna alle spese per tutti i ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, in vista della camera di consiglio, il difensore ha dato atto dell’intervenuta corresponsione delle somme spettanti a due ricorrenti in dipendenza del giudicato azionato. Per esse difetta dunque l’interesse alla pronuncia di ottemperanza e va dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Per la posizione residua il TAR ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore della ricorrente non soddisfatta, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale provvede sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, affinché in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente ponga in essere gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.
Sul regime delle spese il Collegio osserva che l’Amministrazione ha dato esecuzione al titolo solo parzialmente e successivamente alla proposizione del ricorso. La soccombenza sostanziale giustifica quindi la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario, e alla refusione del contributo unificato alle condizioni di legge.
Il Tribunale dispone infine la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda.
Nota della Redazione
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