Cessazione della materia del contendere nell’ottemperanza sulla carta del docente (TAR Piemonte n. 251 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. presuppone che l’amministrazione abbia integralmente eseguito il giudicato. L’adempimento intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso non preclude la declaratoria di cessazione, ma giustifica la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, poiché la parte ricorrente ha dovuto attivare la tutela giurisdizionale per ottenere quanto già dovuto. Il beneficio economico annuo di euro 500,00 per l’aggiornamento professionale dei docenti, previsto dall’art. 1 della legge n. 107/2015, integra un diritto azionabile dal personale a termine, la cui mancata erogazione legittima il ricorso all’ottemperanza.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti con contratti a termine, hanno ottenuto da due sentenze del giudice del lavoro l’accertamento del diritto al beneficio economico annuo per la formazione, pari a euro 500,00 per ciascun anno scolastico, tramite la cosiddetta carta elettronica del docente. Il giudice ordinario ha condannato il Ministero a mettere a disposizione le somme riconosciute a ciascun ricorrente.

Non essendo intervenuta l’esecuzione, i docenti hanno proposto distinti ricorsi per l’ottemperanza delle sentenze, chiedendo al giudice amministrativo di accertare l’inadempimento e di adottare i provvedimenti consequenziali. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha provveduto a dare esecuzione al titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disposto la riunione dei ricorsi, in applicazione del decreto n. 3/2025 del Presidente della Terza Sezione, che detta misure organizzative per lo smaltimento dell’arretrato in materia di carta del docente. La trattazione congiunta è consentita quando i ricorsi sono proposti dallo stesso difensore e le decisioni si presentano identiche nella motivazione e nel dispositivo.

La riunione, precisa il Tribunale, opera a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento. Essa non altera i meccanismi decisionali del giudizio e non incide sul contenuto delle singole decisioni. Il Collegio verifica dunque separatamente ciascuna posizione sostanziale, pur nella coincidenza delle questioni.

Nel merito, la memoria depositata dai ricorrenti ha dato atto che l’amministrazione ha adempiuto a quanto statuito dalle sentenze oggetto dei giudizi di ottemperanza. Sul punto il Tribunale rileva che l’erogazione delle somme riconosciute dal giudice del lavoro è intervenuta dopo la proposizione dei ricorsi.

Da tale rilievo discende la duplice statuizione. Da un lato, è dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., essendo venuto meno l’interesse all’accertamento dell’inadempimento. Dall’altro, le spese di lite sono poste a carico dell’amministrazione, perché questa ha dato esecuzione al titolo solo in conseguenza dell’attivazione giurisdizionale.

Il regime delle spese segue dunque il criterio della soccombenza virtuale: l’integrale riconoscimento delle ragioni dei ricorrenti giustifica la condanna del Ministero a rifondere il compenso professionale, liquidato in euro 1.300,00 per ciascun ricorso, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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