Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 250 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine congruo. Per il ricorrente che abbia già ottenuto la prestazione nel corso del giudizio, la materia del contendere cessa ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con declaratoria limitata alla relativa posizione. L’inadempimento parziale e successivo alla proposizione del ricorso giustifica la condanna alle spese in favore della parte ricorrente, con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. a favore del procuratore antistatario. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta.
Il Fatto
Alcuni docenti a tempo determinato hanno agito davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Alessandria per accertare il diritto al contributo annuo per la formazione e ottenere la condanna al pagamento dei relativi importi. Il giudice adito, con sentenza n. 162/2025, ha accolto le domande. Il titolo è stato notificato in forma esecutiva e non è stato impugnato, come attestato dalla certificazione di non proposta impugnazione.
Non avendo l’Amministrazione Ministero dell’Istruzione e del Merito dato integrale esecuzione, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza. In vista della camera di consiglio alcuni di essi hanno verificato l’avvenuto pagamento delle somme dovute, mentre per altri l’inadempimento è rimasto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, per tre posizioni, il difensore ha dato atto dell’intervenuta corresponsione delle somme spettanti in dipendenza del giudicato azionato. Per queste, la domanda ha esaurito il suo oggetto e va dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
Per le restanti posizioni l’obbligo di conformazione al giudicato resta integro. Il giudice amministrativo ordina quindi al Ministero di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, pagando le somme liquidate nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Il Collegio provvede sin d’ora alla nomina del commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, affinché in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali. L’incarico è attivabile solo all’infruttuoso spirare del termine assegnato.
Quanto alle spese, la condanna segue all’inadempimento, che è stato solo parziale e comunque successivo alla proposizione del ricorso. Il Collegio liquida il compenso professionale e dispone la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario, con refusione del contributo unificato alle condizioni di legge.
Infine, ravvisati profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda, il Collegio manda alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
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