Obbligo del Ministero di assegnare la carta elettronica del docente in esecuzione del giudicato (TAR Lombardia n. 2937 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna dell’amministrazione scolastica all’assegnazione della carta elettronica del docente, ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare il giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. L’accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione, rimasto incontestato, legittima l’ordine di esecuzione nel termine di novanta giorni e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, con previsione che l’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non dia luogo a compenso. La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza, con liquidazione equitativa in considerazione della serialità del contenzioso in materia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un valore di € 500,00 per ciascun anno, oltre accessori. La sentenza era passata in giudicato e il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione in data 6 aprile 2025. Il Ministero, costituitosi con comparsa di mero stile, non ha fornito indicazioni sull’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo la ricorrente prodotto la copia asseverata della sentenza e l’attestazione del passaggio in giudicato, nonché dimostrato l’avvenuta notifica del titolo in data 6 aprile 2025. Il ricorso è stato considerato tempestivo, essendo stato proposto nel rispetto del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’amministrazione non aveva contestato l’an e il quantum del credito, né aveva fornito elementi sull’andamento della procedura di assegnazione. Tale atteggiamento ha comportato l’accertamento dell’inadempienza e la conseguente necessità di ordinare l’esecuzione del giudicato entro il termine di novanta giorni.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un proprio dirigente o funzionario, il quale avrebbe provveduto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre precisato che l’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
La condanna alle spese ha seguito la soccombenza, con liquidazione equitativa in ragione dell’assenza di complessità della controversia e del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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