Nulla acquisizione al patrimonio comunale se inottemperanza provata prima della diffida (TAR Lombardia n. 1980 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di ripristino, previsto dall’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, si colloca necessariamente in un momento successivo alla scadenza del termine assegnato con la diffida e non può fondarsi su elementi istruttori raccolti prima dell’emanazione della diffida stessa. L’atto di acquisizione al patrimonio comunale adottato su relazioni e rilievi fotografici anteriori all’ordine di ripristino è viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta illogicità. La sanzione acquisitiva è applicabile anche al mutamento di destinazione d’uso non autorizzato privo di opere, ove configuri variazione essenziale ai sensi dell’art. 32 del medesimo Testo Unico, e la notifica all’ente non riconosciuto eseguita presso la sede a mani del portiere, in assenza di addetti, è rituale ai sensi dell’art. 145 c.p.c.
Il Fatto
Un’associazione di promozione sociale, proprietaria di un immobile sito in Milano destinato a magazzino senza permanenza di persone, lo utilizza anche, in misura saltuaria, per la preghiera dei propri associati. A seguito di sopralluoghi dell’ottobre e novembre 2021, il Comune emette in data 17.12.2021 un’ordinanza di diffida al ripristino della destinazione d’uso, richiamando ragioni di sicurezza e la normativa regionale sui luoghi di culto.
Con provvedimento del 5.2.2024 il dirigente comunale accerta la persistente inottemperanza alla diffida e dichiara l’acquisizione di diritto del bene al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001. La ricorrente, che dichiara di aver conosciuto l’atto solo il 4.10.2024, impugna entrambi i provvedimenti con ricorso straordinario, poi trasposto in sede giurisdizionale, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di tardività del ricorso straordinario. La notifica del provvedimento impugnato, eseguita dal messo comunale ai sensi dell’art. 140 c.p.c. impersonalmente presso la sede dell’ente, è nulla. L’art. 145, comma 3, c.p.c. consente il ricorso alle forme degli artt. 140 e 143 c.p.c. solo nei confronti della persona fisica del legale rappresentante, non dell’ente in forma impersonale. In assenza di valida notifica, il termine decorre dall’effettiva conoscenza dell’atto: il ricorso, notificato il 1.2.2025, è tempestivo.
È respinta anche l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica al controinteressato. Dagli stessi atti dell’Amministrazione risulta che l’amministratore del Condominio è una persona fisica e non una società. La notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 53/1994, in assenza di domicilio digitale pubblico, è pienamente valida.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La notifica dell’ordinanza presupposta è rituale: la consegna al portiere rientra tra i soggetti abilitati dall’art. 145 c.p.c., e la relata del pubblico ufficiale fa piena prova delle vane ricerche, non contestate con querela di falso. Il decesso del precedente presidente non invalida la notifica all’ente, non essendo provata l’assoluta carenza di rappresentanza.
Il secondo motivo è rigettato: la sanzione acquisitiva è applicabile anche al mutamento di destinazione d’uso senza opere, ove configuri variazione essenziale, non essendo sufficiente la sola demolizione delle opere a sanare l’abuso funzionale.
È accolto il terzo motivo. L’atto del 5.2.2024 fonda l’accertamento dell’inottemperanza su relazioni e rilievi fotografici dell’ottobre e novembre 2021, anteriori alla diffida del dicembre 2021. È logicamente impossibile provare l’inadempimento a un ordine con atti formatisi prima della sua emanazione. Neppure rileva il sopralluogo del 22.1.2026, successivo all’atto impugnato. Il provvedimento è annullato, fermo il potere-dovere dell’Amministrazione di riattivare il procedimento con una nuova istruttoria.
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Nota della Redazione
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