Emersione lavoro irregolare, condanne penali e presunzione di pericolosità (TAR Piemonte n. 249 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione del lavoro irregolare, l’art. 103, comma 10, lett. d), del d.l. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, collega alla condanna per i reati richiamati dall’art. 381 cod. proc. pen. una presunzione di pericolosità che preclude l’accesso alle procedure di regolarizzazione. Tale presunzione non è arbitraria o irrazionale quando le condanne riportate rispondono a dati di esperienza generalizzati e il loro disvalore è concretamente apprezzabile. Ne deriva che l’amministrazione è tenuta alla mera applicazione del dato normativo e non può derogarvi in base alla situazione personale e familiare del richiedente. La valutazione di irragionevolezza della presunzione assoluta resta comunque sindacabile dal giudice, che la esclude ove non sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a suo fondamento.
Il Fatto
Un cittadino straniero impugna il provvedimento con cui la competente Prefettura ha rigettato la domanda di emersione del lavoro irregolare di sostegno al bisogno familiare, presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020. L’atto reiettivo si fonda sul rilievo ostativo del comma 10, lett. d), della stessa disposizione, richiamando precedenti condanne penali dell’istante e provvedimenti amministrativi di espulsione mai ottemperati.
Il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo che l’amministrazione avrebbe fatto discendere effetti reiettivi in via automatica dalle condanne, senza accertare la concreta pericolosità sociale e senza considerare la durata del soggiorno in Italia, il matrimonio, la prole e il contesto familiare e lavorativo attuale. Richiama l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’architettura dell’art. 103, che delinea tre procedure di emersione e di possibile stipula di nuovi contratti di lavoro con cittadini stranieri, e rileva che l’accesso alle prime due è precluso a chi si trovi nelle situazioni del comma 10. La lett. d) individua un gruppo di ipotesi che inibisce l’ammissione solo se lo straniero sia ritenuto una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza, sulla base di un accertamento della pericolosità che tiene conto anche delle condanne per i reati previsti dall’art. 381 cod. proc. pen.
Il giudice amministrativo afferma che il legislatore, in tali ipotesi, associa alla condanna una presunzione di pericolosità che inibisce la verifica concreta della permanenza della minaccia al momento della presentazione dell’istanza. Richiama quindi l’insegnamento della Corte cost. n. 253 del 2019, che a sua volta cita la n. 57 del 2013: le presunzioni assolute violano il principio di eguaglianza solo se arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati. L’irragionevolezza emerge quando sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione, come chiarito dalla n. 213 del 2013 e richiamato dalla n. 88 del 2023.
Applicando tale griglia, il TAR esclude l’irragionevolezza della presunzione nel caso concreto. Assume rilievo di specifico disvalore la condanna per i reati di cui agli artt. 494, 624 e 611 n. 11 cod. pen., per essersi il ricorrente impossessato di un passaporto e aver tentato di uscire dalla frontiera con documenti sottratti ad altra persona, con abuso dell’ospitalità. Il Collegio qualifica la condotta come recidiva reiterata, denotativa di pericolosità sociale e capacità delinquenziale, anche perché posta in essere in condizione di totale irregolarità sul territorio, essendo l’istante già gravato da condanna per delitti di falso e da espulsioni non ottemperate.
La causa ostativa è dunque prevista direttamente dalla legge e non irragionevole: l’amministrazione è tenuta alla mera applicazione del dato normativo e non può derogarvi in base alla situazione concreta del richiedente. Il TAR aggiunge che dagli atti emerge un procedimento penale per violazione dell’ordine di espulsione di cui all’art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, condotta che disvela la volontà di rimanere in Italia in posizione irregolare, sottraendosi a ogni controllo; ciò esclude il contrasto con l’art. 3 Cost., secondo la Corte cost. n. 172 del 2012. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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