Ordinanza di demolizione illegittima se pendente istanza di condono (TAR Piemonte n. 211 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’ordinanza di demolizione di opere abusive adottata in pendenza del procedimento di condono edilizio, poiché la presentazione dell’istanza sospende i procedimenti sanzionatori in materia edilizia e impone all’amministrazione di esaminarla prioritariamente. Il potere ripristinatorio resta sospeso finché la domanda non sia definita con provvedimento espresso e motivato, non potendo l’ordine di demolizione valere come atto implicito di diniego. La sola presentazione dell’istanza non basta se manifestamente inammissibile, ma l’eventuale non condonabilità delle opere non esime l’amministrazione dalla previa definizione del procedimento. L’irreperibilità della pratica negli archivi cartacei comunali non può pregiudicare il richiedente, gravando sull’amministrazione un obbligo di custodia degli atti.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 162 del 23.08.2023 con cui il Comune di Torino gli ha ingiunto la rimozione di un fabbricato a uso residenziale realizzato in assenza di permesso di costruire su un’area di sua proprietà soggetta a vincolo paesaggistico. Avverso il provvedimento ha proposto due motivi.
Con il primo ha dedotto che l’ordine era stato emesso nonostante la pendenza dell’istanza di condono presentata in data 22.03.2005. Con il secondo ha lamentato che l’ordinanza riguardava anche opere assentite con autorizzazione edilizia. Il Comune, costituendosi, ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza, sostenendo che la domanda di condono era manifestamente infondata trattandosi di abuso maggiore in zona vincolata e che l’intervento assentito concerneva un muro di sostegno, estraneo all’ingiunzione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Il Collegio accoglie la prima censura, richiamando il consolidato orientamento secondo cui sono illegittimi gli ordini di demolizione emessi in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione dell’istanza di condono edilizio.
Per effetto degli artt. 38, 43 e 44 della legge n. 47/1985, richiamati dall’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, l’amministrazione ha il dovere di esaminare prioritariamente la domanda di condono, la cui presentazione sospende tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia. Il richiamo è a Cons. Stato, Sez. VI, n. 704 del 2024 e ad altre pronunce conformi di merito.
Nel caso concreto, dall’archivio informatico delle pratiche edilizie comunali risulta che in data 22.03.2005 è stata presentata una domanda di condono, con esito tuttora “non definito”, avente a oggetto la costruzione di un fabbricato con ubicazione identica a quella risultante dal provvedimento impugnato. Il ricorrente ha dato prova di aver versato l’oblazione e le altre somme dovute. La domanda si riferisce dunque allo stesso fabbricato dell’ordinanza.
Ciò è confermato dalle relazioni istruttorie del 23.11.2022, che danno atto della presentazione della domanda di condono, pur ritenendola non reperibile nell’archivio edilizio e non condonabile perché in zona vincolata. Il Collegio osserva che l’irreperibilità negli archivi cartacei, smentita dagli archivi informatici, non può pregiudicare il richiedente, gravando sull’amministrazione un obbligo di custodia delle pratiche e dei documenti.
Né l’asserita non condonabilità delle opere può esimere l’amministrazione dalla previa definizione del procedimento. L’ordinanza di demolizione non può qualificarsi come atto implicito di diniego, richiedendo l’emanazione di un atto espresso e motivato. Ne discende che il Comune dovrà prima definire con provvedimento espresso il procedimento di condono e, solo in caso di diniego, potrà emettere un nuovo ordine di demolizione. La seconda censura resta assorbita, perché dall’accoglimento il ricorrente non ricaverebbe utilità maggiore. L’ordinanza è integralmente annullata.
Nota della Redazione
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