Esclusione dalla VAS di variante per allevamento: sindacato limitato alla macroscopica illogicità (TAR Liguria n. 537 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di assoggettabilità alla VAS di una variante urbanistica relativa a una piccola area a livello locale è espressione di un’ampia discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di travisamento del fatto o di macroscopica illogicità della valutazione. Il provvedimento che esclude il piano o programma dalla VAS, corredato di un’istruttoria completa che esamini i profili ambientali, è adeguatamente motivato anche per relationem con il richiamo alla relazione istruttoria che ne costituisce parte integrante. Le raccomandazioni sulla fase attuativa sono legittime ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006 e non implicano un rinvio di questioni sostanziali alla successiva fase progettuale: gli impatti vanno valutati con riguardo alla concreta portata iniziale dell’intervento, non alla sua consistenza futura ipotizzata. I termini del procedimento di screening di cui all’art. 13 della legge regionale si presumono ordinatori, non essendo dichiarati perentori né desumendosi la loro perentorietà dalla ratio.
Il Fatto
Il proprietario di un compendio confinante ha impugnato il decreto con cui la Regione ha approvato una variante puntuale al P.R.G. comunale, funzionale alla realizzazione di un allevamento di caprini con caseificio, e ha contestualmente escluso la variante dalla procedura di VAS. Il ricorrente lamentava, in particolare, il difetto di motivazione e di istruttoria dell’esclusione, l’erroneità della valutazione degli impatti ambientali, nonché la violazione dei termini procedimentali, sostenendo che le criticità dell’insediamento avrebbero dovuto essere esaminate in sede di valutazione strategica e non rinviate alla fase attuativa del progetto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, prescindendo dall’esame delle eccezioni di inammissibilità. In primo luogo, la decisione di escludere la variante dalla VAS è stata considerata legittima perché sorretta da una relazione istruttoria completa, che analizzava tutti i profili ambientali rilevanti e che, per il principio della motivazione per relationem, risultava fatta propria dall’amministrazione con il richiamo contenuto nel decreto. L’errore materiale sulla data della relazione è stato chiarito, escludendo che il provvedimento fosse privo di istruttoria.
Quanto alla necessità della verifica di assoggettabilità a VIA, la Corte ha rilevato un fraintendimento della disciplina: la VAS riguarda i piani e programmi, mentre la VIA ha ad oggetto i singoli progetti. Il progetto di allevamento, considerato nella sua portata iniziale di 300 capi, non supera la soglia rilevante, mentre il numero potenziale di 793 capi è stato ritenuto non significativo perché relativo a una consistenza futura meramente ipotizzata. Le verifiche andranno compiute in caso di successivi incrementi dell’attività.
La Corte ha poi chiarito che la valutazione sugli effetti ambientali di una variante è connotata da ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per travisamento del fatto o macroscopica illogicità. Nel caso di specie, i rilievi attorei sono stati ritenuti frutto di una valutazione soggettiva, non supportata da evidenze, vertendo su profili – quali la capacità della strada, la classe acustica, l’approvvigionamento idrico – che l’amministrazione aveva compiutamente esaminato e ritenuto compatibili. L’inserimento di raccomandazioni per la fase attuativa è stato ritenuto legittimo ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 152/2006, non implicando un rinvio di questioni sostanziali. Parimenti legittimo è stato considerato il dissenso motivato dal parere non vincolante della Soprintendenza, la cui valutazione di compatibilità paesaggistica andrà svolta in sede di autorizzazione dell’intervento.
Infine, il TAR ha dichiarato ordinatori i termini del procedimento di screening, in assenza di espressa previsione di perentorietà, escludendo che l’eventuale tardività dell’adozione del provvedimento finale comporti l’illegittimità dell’atto. La variante, introducendo una sottozona agricola per strutture zootecniche in coerenza con la destinazione già prevista dal P.R.G., è stata ritenuta immune da vizi di illogicità e compatibile con le previsioni del piano paesistico, anche grazie alle specifiche condizioni mitigative introdotte dalla Regione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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