Rapporto di fine concessione idroelettrica e giurisdizione del T.S.A.P. (TAR Piemonte n. 198 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Spetta al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la giurisdizione sui ricorsi avverso i provvedimenti regionali che approvano il regolamento recante contenuti e modalità di redazione del rapporto di fine concessione di grande derivazione idroelettrica. L’art. 143, comma 1, lett. a), R.D. n. 1775/1933 attribuisce al T.S.A.P. i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi dell’amministrazione in materia di acque pubbliche. Tale giurisdizione va letta secondo il principio di incidenza: rileva non solo l’atto che promana dagli organi preposti al governo delle acque, ma anche quello che, pur provenendo da altri organi, interferisca immediatamente e direttamente sull’uso delle medesime. Il regolamento che disciplina l’inventario e la valutazione di beni, impianti e opere della concessione, distinguendo tra Opere Bagnate e Opere Asciutte e regolando il trasferimento al nuovo gestore e l’eventuale indennizzo, incide sulla sostanza economica del rapporto concessorio e sul regime del demanio idrico, integrando un elemento strutturale dello sfruttamento del bene.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una concessione idroelettrica di grande derivazione nel territorio di un Comune piemontese, ha impugnato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8/R del 16 luglio 2021, di approvazione del regolamento regionale sui contenuti e sulle modalità di redazione del rapporto di fine concessione, la deliberazione della Giunta n. 18-3505 del 9 luglio 2021 e una serie di atti connessi, compresi il parere della Commissione consiliare e la determinazione dirigenziale recante le specifiche tecniche di caricamento documentale.

Il ricorso, notificato anche al Comune interessato, censurava la disciplina regionale sotto molteplici profili: contrasto con l’art. 12, commi 1 e 1-bis, D.lgs. n. 79/1999, come modificato dall’art. 11-quater D.L. n. 135/2018, violazione delle norme euro-unitarie sulla concorrenza, eccesso di potere e, in via subordinata, illegittimità costituzionale derivata delle norme regionali e statali. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del T.S.A.P. e, nel merito, l’infondatezza. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto l’eccezione regionale e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Il punto di partenza è l’art. 143, comma 1, lett. a), R.D. n. 1775/1933, che devolve alla cognizione diretta del T.S.A.P. i ricorsi avverso i provvedimenti definitivi dell’amministrazione in materia di acque pubbliche.

Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, secondo cui la nozione di materia di acque pubbliche va interpretata in senso estensivo, alla stregua del principio di incidenza. Tale giurisdizione sussiste anche quando l’atto provenga da organi non preposti alla cura del settore, purché interferisca immediatamente e direttamente sull’uso delle acque pubbliche. È richiamata Cass. Sez. Un. n. 6801 del 2014 e il relativo orientamento, nonché altri precedenti conformi.

Applicando tale criterio, il Collegio ha osservato che il rapporto di fine concessione non è atto meramente strumentale o occasionalmente connesso allo sfruttamento del bene demaniale: ne costituisce un elemento fondamentale e strutturale. Esso disciplina la fase terminale del rapporto, provvede all’inventario e alla valutazione di tutti i beni, impianti e opere, distingue tra Opere Bagnate e Opere Asciutte e regola il trasferimento dei beni al nuovo gestore e la determinazione dell’eventuale indennizzo spettante al concessionario uscente.

Da ciò deriva che la definizione di tali aspetti incide immediatamente sulla gestione del demanio idrico, sulle modalità di sfruttamento della risorsa e sulla sostanza economica del rapporto concessorio. Il regolamento impugnato, disciplinando proprio tale materia, rientra dunque nel perimetro del principio di incidenza.

Il Tribunale ha inoltre confermato l’eccezione sotto il profilo della natura della posizione dedotta: la controversia investe un tipico interesse legittimo, attinente all’esercizio di un potere amministrativo discrezionale, e non l’applicazione di canoni o l’accertamento di diritti patrimoniali nascenti da un rapporto già definito. Su queste basi ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, da riproporre al T.S.A.P., con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore somma pari al doppio del contributo unificato per il superamento dei limiti dimensionali del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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