Revocazione straordinaria: errore di fatto solo su percezione materiale degli atti (Cons. Stato n. 5434 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395, n. 4, cod. proc. civ., l’errore di fatto che lo fonda deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, aver indotto il giudice a decidere su un falso presupposto fattuale, attenere a un punto non controverso e non espressamente motivato ed essere stato decisivo. Non integra errore revocatorio la diversa lettura degli atti o l’erroneo assorbimento di una censura: si tratta di errore di diritto, non deducibile come motivo di revocazione. L’onere di motivazione non impone la confutazione analitica di ogni singola argomentazione della parte, quando il rigetto poggia su rilievi assorbenti.
Il Fatto
La ricorrente, struttura sanitaria accreditata, aveva stipulato con la ASL Bari un contratto per adesione avente ad oggetto l’erogazione e l’acquisto di prestazioni sanitarie in regime riabilitativo per l’anno 2016, contenente una clausola di salvaguardia. Con sentenza n. 8080 del 2024 la Sezione V del Consiglio di Stato aveva respinto l’appello proposto dalla società avverso la sentenza del TAR Puglia, sezione seconda, n. 800/2020, che aveva dichiarato inammissibile la pretesa caducatoria del contratto.
Avverso tale pronuncia la parte soccombente ha proposto ricorso per revocazione, deducendo un duplice errore di fatto: la mancata percezione del tenore dell’art. III dell’accordo transattivo e delle argomentazioni difensive, e l’omessa considerazione dell’autonomia dei vizi delle determinazioni contrattuali con cui l’ASL aveva suddiviso il budget. Si è costituita la ASL per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura straordinaria del rimedio e dai tre requisiti consolidati dell’errore revocatorio: percezione meramente materiale degli atti, punto non controverso e non motivato, decisività dell’errore. Richiama la necessità di un’interpretazione sistematica della pronuncia revocanda, da valutare nell’ordito complessivo della motivazione e non in modo atomistico.
Quanto al primo motivo, la sentenza d’appello aveva chiaramente esaminato la tesi dell’efficacia novativa dell’accordo transattivo, rigettandola sia sul piano letterale sia su quello sistematico. Il mancato esame analitico di singole argomentazioni, a fronte di rilievi assorbenti, non equivale a omessa percezione: la censura è stata percepita ed esaminata, ancorché ritenuta infondata. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui anche un erroneo assorbimento è al più errore di diritto, non errore di fatto revocatorio.
Il Collegio confuta il salto logico della ricorrente, per cui il mancato accoglimento di una tesi implicherebbe la sua mancata percezione. Una diversa interpretazione degli impegni delle parti, all’esito di articolata motivazione, non costituisce abbaglio dei sensi.
Anche il secondo motivo è infondato. La sentenza revocanda ha espressamente affermato che la clausola di salvaguardia non si limita ai provvedimenti determinativi dei tetti di spesa, ma si estende agli atti collegati e presupposti richiamati nel contratto e sottoscritti ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. L’effetto preclusivo rispetto ai vizi autonomi delle determinazioni a valle risulta quindi motivato.
L’infondatezza dei motivi sulla fase rescindente determina l’inammissibilità del gravame e preclude l’esame del profilo rescissorio. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in complessivi euro cinquemila oltre accessori.
Nota della Redazione
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