Ottemperanza al giudicato lavoristico e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1256 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo costituito da sentenza passata in giudicato ha valore ed efficacia di giudicato, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e la pretesa creditoria è sorretta da idonea documentazione. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione satisfattiva dello stesso: l’entità delle somme calcolate dal creditore non è perciò definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale residuo e interessi secondo i parametri del titolo e della legge. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta quando la misura richiesta appaia manifestamente iniqua e sproporzionata. È comunque necessario il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ex art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a due docenti, a titolo di retribuzione professionale docente, la somma di euro 728,64 e di euro 448,95. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato in data 11.11.2024.

Non avendo l’Amministrazione adempiuto, i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la fissazione della penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto la pretesa sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale ha però precisato che il giudizio non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto. L’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali: l’entità delle somme calcolata dai ricorrenti non è quindi definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale residuo e interessi secondo i parametri del titolo e degli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio ha verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, quale intervallo riconosciuto alle Amministrazioni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo. Ha pertanto accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnando un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme, degli accessori di legge e degli oneri indicati.

Le somme richieste a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non sono invece dovute, perché la misura richiesta appare manifestamente iniqua e sproporzionata; i conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non vincolano l’Amministrazione se non nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ. In caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza alcun compenso. L’Amministrazione è infine condannata alle spese, distratte in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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