Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 69 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso è ammissibile quando la sentenza azionata sia stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c., notificata al soccombente e non appellata, e sia infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’omessa esecuzione, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza, il commissario ad acta. La penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è determinata nella misura degli interessi legali, con dies a quo dalla notificazione della sentenza e dies ad quem nell’adempimento spontaneo ovvero nel giorno da cui ha efficacia la nomina del commissario.

Il Fatto

La parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice civile del lavoro, con cui era stata accertata la pretesa creditoria nei confronti dell’Amministrazione. La sentenza non era stata appellata ed era passata in giudicato. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi in giudizio, si è formalmente opposta all’accoglimento del ricorso.

La controversia è quindi approdata al giudice amministrativo perché l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, omettendo il pagamento delle somme ivi liquidate in favore della ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti di rito. La sentenza azionata risultava rilasciata in copia attestata conforme all’originale, ai fini dell’art. 475 c.p.c., e notificata al Ministero soccombente mediante posta elettronica certificata presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso, senza esito, il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Collegio ha rilevato che non vi era contestazione sul fatto che l’Amministrazione avesse omesso di ottemperare al giudicato.

Ricorrendo i presupposti processuali e sostanziali, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che provvederà entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali del dipendente pubblico.

Quanto alla penalità di mora, il Tribunale ne ha riconosciuto l’applicabilità ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo è stato fissato nel giorno della notificazione della sentenza all’Amministrazione; il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure nel giorno da cui ha efficacia la nomina del commissario. Le spese di lite, liquidate secondo la Tabella n. 21 del DM n. 55/2014 e dimidiate, sono state poste a carico della soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di potenziale danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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