Verifica di anomalia dell’offerta e autoresponsabilità del concorrente (Cons. Stato n. 6796 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante e sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non risulti manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il sindacato giurisdizionale non può spingersi fino a una verifica autonoma dell’anomalia, restando limitato all’apprezzamento della logicità, della ragionevolezza e dell’adeguatezza dell’istruttoria. Le voci di costo indicate dall’operatore economico nell’offerta, pur dichiarate in via prudenziale, hanno una causale specifica e non possono essere scomputate per coprire perdite derivanti da maggiori costi accertati, in forza del principio di autoresponsabilità del dichiarante. La censura che non soddisfa la c.d. prova di resistenza è irrilevante, non potendo il suo accoglimento condurre a un esito favorevole.

Il Fatto

La società appellante, prima classificata in graduatoria, ha impugnato la sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro la propria esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza presso le sedi universitarie, disposta per non congruità dell’offerta, con contestuale aggiudicazione alla seconda classificata.

La vicenda trae origine da una precedente sentenza del medesimo TAR che, accogliendo i ricorsi della seconda e della terza classificata, aveva annullato la prima aggiudicazione per non aver considerato le variazioni retributive da nuovo CCNL. In sede di riedizione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, la stazione appaltante ha ritenuto non congrua l’offerta dell’appellante, stimandola in perdita, e congrua quella della seconda classificata.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha anzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità. Quanto ai limiti del sindacato, ha ribadito che la valutazione di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica, con sindacato circoscritto ai profili di logicità, ragionevolezza e adeguatezza istruttoria. Ha ritenuto che le censure dell’appellante restassero entro tali limiti e fossero dunque ammissibili.

È stata altresì respinta l’eccezione di omessa impugnazione dell’aggiudicazione, poiché il ricorso investiva il provvedimento nella sua interezza, e quella relativa alla pretesa necessità di contestare ogni rilievo del RUP, essendo conforme alla prova di resistenza concentrare l’attenzione sulle voci di costo maggiormente incidenti.

Nel merito, il Collegio ha confermato il rigetto. Le voci di costo “Ammortamenti”, “Oneri finanziari” e “Varie ed eventuali” — indicate dall’appellante in via prudenziale — hanno una causale specifica e non possono essere recuperate per coprire i maggiori costi del personale e della formazione. Determinante è il principio di autoresponsabilità: il concorrente sopporta le conseguenze di ciò che ha dichiarato nell’offerta.

Quanto al costo della formazione, la Corte ha confermato l’infondatezza delle doglianze, rilevando che il costo orario è stato applicato alle ore indicate dalla stessa società nell’offerta tecnica e che lo scostamento rispetto alla somma stanziata è rilevante. La pretesa disparità di trattamento rispetto alla seconda classificata è stata respinta, poiché il vizio di disparità non può essere invocato per ottenere l’applicazione in proprio favore di posizioni riconosciute ad altri in modo illegittimo.

Il secondo motivo, sulla maggiorazione per lavoro festivo, è stato dichiarato irrilevante per difetto di prova di resistenza: anche seguendo le tesi della società, l’offerta resterebbe in perdita. L’appello è stato integralmente respinto, con conferma della sentenza e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *