Cessata materia del contendere e spese per soccombenza virtuale nell’ottemperanza (TAR Piemonte n. 27 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere. La regolamentazione delle spese di lite resta tuttavia governata dal principio della soccombenza virtuale: esse vanno poste a carico dell’amministrazione intimata ogni qualvolta l’ottemperanza sia stata indotta dalla notifica e dall’iscrizione a ruolo del ricorso. In difetto di contestazione dell’amministrazione ritualmente costituita, opera il principio di non contestazione desumibile dall’art. 115, primo comma, c.p.c., richiamato nel processo amministrativo dall’art. 39 c.p.a. La liquidazione tiene conto della semplicità e della serialità dell’attività difensiva e dell’esito della controversia, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Piemonte per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero intimato al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato. La domanda mirava all’ordine di pagamento del capitale e degli interessi legali, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Il Ministero si è costituito con atto meramente formale. Con istanza di passaggio in decisione la ricorrente ha dato atto di aver frattanto ricevuto il pagamento, insistendo per la condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l’ottemperanza alla sentenza civile è intervenuta in corso di causa. La questione superstita riguarda esclusivamente la regolamentazione delle spese di lite.
Il TAR ha applicato il principio della soccombenza virtuale. Il Ministero, pur ritualmente costituito, non ha contestato che la sentenza civile fosse rimasta inottemperata e che il pagamento sia stato eseguito solo dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso. In assenza di opposizioni, trova applicazione il principio di non contestazione desumibile dall’art. 115, primo comma, c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a.
Il Collegio ha evidenziato che, in mancanza del sopravvenuto pagamento, sarebbero sussistiti tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda: il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notifica al domicilio reale del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notifica e quella del ricorso, come stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
La liquidazione delle spese è stata operata secondo i parametri del D.M. 55/2014, ridotti in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva, nonché dell’esito della controversia. Le spese sono state distratte in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale con plurime condanne per abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, rimaste inottemperate o ottemperate solo dopo la notifica del ricorso. Ha pertanto disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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