Distanza dal confine e silenzio sul preavviso di rigetto (TAR Sicilia n. 1504 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di diniego del permesso di costruire è legittimamente esercitato quando l’opera progettata non rispetta la distanza minima dal confine di proprietà imposta dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale. La motivazione dell’atto amministrativo non è insufficiente per il solo fatto di richiamare la disposizione violata, ove il destinatario sia posto in condizione di percepire l’ostacolo attraverso la conoscenza delle caratteristiche del proprio progetto. Il preavviso di rigetto assolve la funzione di consentire il contraddittorio procedimentale, non di sostituire l’onere di diligente collaborazione del privato nella individuazione dei profili di difformità.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Villabate ha respinto la richiesta di permesso di costruire per la copertura di tre campi da padel con struttura geodetica, da realizzare all’interno di un complesso sportivo. Il diniego si fondava sulla ritenuta difformità del progetto rispetto all’art. 5 punto 43 delle N.T.A. del piano regolatore generale, in materia di distacco dai confini e dal ciglio stradale. Il provvedimento richiamava per relationem la precedente comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento.
Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della norma urbanistica e dell’art. 28 d.P.R. 495/1992, sostenendo che l’opera distava tre metri dal ciglio stradale e che per le strade di tipo E non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. Ha inoltre lamentato il difetto di motivazione, non essendo stata indicata con chiarezza la distanza minima asseritamente violata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, muovendo dalla lettura integrale dell’art. 5 punto 43 delle N.T.A. La disposizione non disciplina soltanto il distacco dal ciglio stradale, ma prevede espressamente che la distanza minima di una costruzione dal confine di proprietà non possa essere inferiore a cinque metri, salvo i casi esplicitamente derogatori previsti dalle norme stesse o dalle prescrizioni esecutive del piano.
Su questo punto si è concentrata la censura del ricorrente, che ha argomentato esclusivamente sulla distanza dal ciglio stradale, senza considerare la previsione sulla distanza dal confine. Il progetto proposto non rispettava tale misura, con conseguente legittimità del diniego opposto dall’amministrazione.
Quanto al difetto di motivazione, il Tribunale ha riconosciuto che l’amministrazione avrebbe potuto meglio precisare, nel preavviso di rigetto o nell’atto conclusivo, quale delle due distanze non risultasse osservata. Tale imprecisione non è stata ritenuta idonea a travolgere l’atto, poiché il semplice richiamo all’art. 5 punto 43 era sufficiente perché il ricorrente, a conoscenza delle caratteristiche del progetto dalla stessa proposto, si avvedesse del contrasto con la previsione relativa alla distanza minima dal confine.
Il Collegio ha quindi confermato la legittimità del diniego, respingendo entrambi i motivi. Ha disposto la compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità del caso concreto e ha ordinato l’oscuramento delle generalità ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Nota della Redazione
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