Decreto ingiuntivo non opposto è titolo per l’ottemperanza dopo il dissesto (TAR Sicilia n. 1437 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., definisce la controversia con efficacia assimilabile al giudicato sostanziale e costituisce valido titolo per l’esperibilità del giudizio di ottemperanza. La chiusura della procedura di dissesto determina il venir meno degli effetti sospensivi della gestione liquidatoria e il ritorno dell’ente locale in bonis, con riacquisto della piena capacità di amministrare e adempiere. I crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito della gestione O.S.L. non si estinguono per effetto della cessazione del dissesto, ma restano integralmente azionabili nei confronti dell’ente tornato alla gestione ordinaria. Il corretto assolvimento degli oneri di notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione debitrice, avvenuto dopo la cessazione della procedura, integra il presupposto dell’azione.

Il Fatto

Con ricorso depositato il 28 gennaio 2026, una società ha chiesto al TAR l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 298/2015 emesso dal Tribunale di Termini Imerese, con il quale il Comune resistente era stato condannato al pagamento di una somma pecuniaria, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il titolo, non opposto, era divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. e notificato in forma esecutiva.

Un precedente ricorso per ottemperanza era stato dichiarato inammissibile per la mancata rinotifica del titolo successiva alla chiusura della procedura di dissesto del Comune. La società ha quindi provveduto alla rinotifica del decreto, poi ha riproposto l’azione, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato anzitutto l’idoneità del titolo azionato. Il decreto ingiuntivo dispone la condanna pecuniaria dell’ente intimato, non è stato opposto ed è stato dichiarato esecutivo. Il giudice ha ricordato che il decreto non opposto, definendo la controversia con efficacia assimilabile al giudicato sostanziale, è valido titolo per il giudizio di ottemperanza, essendo impugnabile solo mediante revocazione o opposizione di terzo (Cons. Stato, Sez. III, n. 2894 del 2014; Cons. Stato, Sez. V, n. 1609 del 2015).

Il passaggio centrale riguarda gli effetti della chiusura del dissesto. Il ritorno dell’ente in bonis fa venir meno gli effetti sospensivi della gestione liquidatoria e comporta il riacquisto della piena capacità di amministrare e adempiere. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che i crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito della gestione O.S.L. non si estinguono per la cessazione del dissesto, ma restano azionabili verso l’ente tornato alla gestione ordinaria (Cons. Stato, Sez. V, n. 2304 del 2023; TAR Sicilia – Palermo, Sez. II, n. 1396 del 2024).

Proprio in ragione del ritorno alla gestione ordinaria, avvenuto con l’approvazione del rendiconto della gestione straordinaria da parte dell’Organismo Straordinario di Liquidazione, il decreto è stato rinotificato in conformità a quanto richiesto dal precedente giudicato amministrativo. Il Collegio ha quindi ritenuto comprovato il corretto assolvimento degli oneri di notificazione del titolo esecutivo.

L’ente, non costituito, non ha offerto prova dell’avvenuto pagamento né ha allegato fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso e per la condanna al pagamento delle somme indicate nel decreto, oltre interessi, entro sessanta giorni. Per il caso di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Dirigente del competente Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, con facoltà di delega, e ha posto le spese del giudizio a carico dell’ente soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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