Esecuzione del giudicato sulla Carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 432 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è esperibile quando l’Amministrazione, pur ritualmente destinataria della notificazione della sentenza, non vi abbia dato esecuzione nel termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione consente di ritenere non contestato l’omesso adempimento e di ravvisare i presupposti del rimedio di cui all’art. 112 e segg. cod. proc. amm.. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato, fissa il termine per provvedere e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 671/2023 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle, tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo nominale di € 2.000,00.

Secondo la ricorrente l’Amministrazione, pur avendo ricevuto regolare notifica della sentenza e nonostante il suo passaggio in giudicato — attestato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma — non aveva poi fornito quanto dovuto. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna non si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale di ottemperanza. Alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente, e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi, il quadro probatorio induce a ritenere integrata la fattispecie dell’art. 112 e segg. cod. proc. amm.

Sul piano del termine, il Tribunale osserva che risulta scaduto il periodo di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996 concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali. A tal fine rileva la notificazione della sentenza, avvenuta in data 8 novembre 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.

La decisione si fonda su un orientamento consolidato, richiamato dal Collegio con espresso riferimento a numerose pronunce di merito: TAR Sicilia, Catania, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, n. 1209 del 2025, TAR Umbria n. 370 del 2025 e altre conformi. Tali precedenti confermano l’idoneità della notificazione al domicilio digitale per far decorrere il termine di esecuzione a carico dell’Amministrazione.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di infruttuoso decorso di tale termine, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione del Ministero, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i successivi sessanta giorni su richiesta della ricorrente. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è previsto alcun compenso commissariale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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