Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel ricalcolo del TFS (TAR Sicilia n. 1266 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento di fine servizio, la riliquidazione dell’indennità di buonuscita operata dall’ente previdenziale in corso di causa, con inclusione dei periodi riscattati e corresponsione della somma a saldo, determina la cessazione della materia del contendere. La declaratoria non esime il giudice dalla regolazione delle spese, che vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, avendo riguardo all’esito che il ricorso avrebbe avuto ove non fosse intervenuta la satisfazione extraprocessuale della pretesa. L’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita, e dunque legittimato passivo nel giudizio, è l’ente previdenziale competente, restando irrilevante la posizione dell’amministrazione di provenienza del dipendente.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, è cessato dal servizio a domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e con oltre trentacinque anni di contribuzione utile. Ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla maggiorazione dei sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio, ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, come introdotto dall’art. 21, comma 1, della legge n. 232/1990.
Dopo l’istanza presentata agli uffici competenti e la costituzione dell’INPS, l’Istituto ha comunicato di avere provveduto, in data 9 marzo 2026, a riliquidare il TFS con inclusione dei periodi riscattati, corrispondendo un’ulteriore somma di euro 8.106,25. All’udienza pubblica la parte ricorrente ha dato atto dell’avvenuto pagamento e ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto i profili di legittimazione processuale. Richiamando un consolidato orientamento del giudice amministrativo, il collegio afferma che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita, e quindi a partecipare al giudizio come parte resistente, è l’ente previdenziale competente. La circostanza che l’amministrazione di provenienza debba eventualmente intervenire nel procedimento amministrativo prodromico non incide sulla legittimazione, trattandosi di profilo da gestire nel rapporto di diritto pubblico tra i due enti, connotato dal principio di leale collaborazione.
Nel merito, il ricorso mirava alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei periodi di riscatto nella base di calcolo. L’INPS ha provveduto in pendenza di giudizio, includendo i periodi riscattati e versando la somma a saldo. Il giudice rileva che l’interesse alla decisione è venuto meno per effetto della condotta satisfattiva dell’Istituto.
Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che il Tribunale pronuncia in via definitiva. La cessazione dell’interesse non travolge però la questione delle spese.
Il collegio applica gli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. e liquida le spese secondo la soccombenza virtuale dell’Istituto previdenziale: la riliquidazione è intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso, sicché la pretesa del ricorrente era fondata e l’INPS sarebbe risultato soccombente. La liquidazione avviene ai sensi del d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della media complessità delle questioni, con riguardo ai minimi tariffari.
Il Tribunale limita la liquidazione alle sole fase di studio e fase introduttiva, non procedendo alla liquidazione delle fasi istruttoria, di trattazione e decisionale, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente svolta. Le spese sono liquidate in euro 1.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Nota della Redazione
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