Accesso difensivo ai verbali del COA: illegittimo l’oscuramento dei nominativi dei consiglieri (TAR Lazio n. 10715 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 è un diritto strumentale rispetto all’esercizio del diritto di difesa e di azione, ma mantiene una propria autonomia: il giudice investito della domanda ex art. 116 c.p.a. non deve svolgere indagini sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato. L’ostensione parziale di verbali di un organo collegiale elettivo che ometta l’indicazione dei soggetti partecipanti, votanti e intervenuti nel dibattito è illegittima, poiché preclude la verifica del rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi e dell’assenza di conflitti di interessi. La partecipazione ad un ente pubblico elettivo postula l’arretramento della tutela della sfera privata del soggetto che agisce nell’ente. La nozione di opinione politica, quale limite all’accesso, va circoscritta alle convinzioni inerenti al rapporto tra il singolo e il potere costituito, e non può coincidere con quella del generico giudizio di valore espresso in sede assembleare.
Il Fatto
Un avvocato del foro di Roma proponeva, in data 4 agosto 2025, istanza di accesso difensivo ai sensi degli artt. 22 ss. l. n. 241/1990, per ottenere i verbali dei lavori della commissione e delle adunanze del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma relativi all’approvazione del nuovo regolamento per le difese d’ufficio. Il Consiglio dell’ordine riscontrava parzialmente l’istanza, acconsentendo a un’ostensione solo parziale degli atti.
A seguito del rigetto della richiesta di ostensione completa, l’interessato proponeva ricorso al TAR, successivamente integrato da motivi aggiunti avverso i successivi riscontri parziali. Il Consiglio dell’ordine si costituiva in giudizio, eccependo l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse e l’inammissibilità del gravame.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Quanto all’improcedibilità, ha osservato che i documenti depositati dal Consiglio dell’ordine consistevano in fogli presenza del tutto omissati nella parte relativa all’identità dei partecipanti, con conseguente impossibilità di verificare chi avesse effettivamente preso parte alle riunioni e, quindi, insussistenza di una satisfattività dell’istanza di accesso.
Nel merito, il Collegio ha qualificato l’istanza come accesso difensivo, rilevando che la trasmissione parziale dei verbali, priva dell’indicazione dei soggetti intervenuti e votanti, non è satisfattiva né idonea all’esercizio del diritto di difesa. L’omessa indicazione dei partecipanti alle adunanze impedisce la verifica della sussistenza del quorum costitutivo e di quello deliberativo, nonché l’accertamento di potenziali conflitti di interessi.
La Corte ha chiarito che il richiamo alla tutela dei dati personali è fuori fuoco: la partecipazione a un ente pubblico elettivo comporta l’arretramento della sfera privata del soggetto che agisce nell’ente. Ha, inoltre, escluso la riconducibilità dei dati richiesti alla categoria delle opinioni politiche, che va circoscritta alle convinzioni inerenti al rapporto tra il singolo e il potere costituito e non può estendersi a ogni posizione espressa in sede assembleare.
Alla luce di tali argomentazioni, il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, ordinando al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma di consentire alla parte ricorrente l’accesso integrale, senza alcun omissis, ai verbali delle adunanze e delle riunioni specificamente indicati, con facoltà di estrazione di copia, entro trenta giorni. Le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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