Convertibilità del permesso per protezione speciale e regime transitorio (TAR Sicilia n. 1046 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro subordinato, il regime transitorio introdotto dall’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito con legge n. 50/2023, fissa quale unico sbarramento temporale la data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non la data di rilascio del titolo. La circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 2024 ammette la conversione anche quando il permesso sia stato rilasciato dopo il 5 maggio 2023 in forza di provvedimento giurisdizionale che abbia accertato l’illegittimità del diniego opposto a un’istanza presentata prima di tale data. Il rinnovo per una sola volta e la facoltà di conversione dei permessi in corso di validità, previsti dall’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998, costituiscono una disposizione di carattere eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale in data 09.11.2022. Con provvedimento del 25.08.2023 la Commissione territoriale gli ha riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, disponendo la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del titolo, avvenuto il 30.04.2024 con scadenza al 25.08.2025.
Con istanza del 09.04.2025 l’interessato ha chiesto la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. La Questura ha rigettato la domanda, previo preavviso di diniego, sul presupposto che il riconoscimento della protezione speciale fosse intervenuto dopo l’entrata in vigore della modifica normativa. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo la violazione della disciplina transitoria, con particolare riferimento all’art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998 e all’art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso dando continuità alla giurisprudenza della Sezione su fattispecie analoghe, richiamando la sentenza n. 910 del 29.04.2025. In quella sede si è precisato che la circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 2024, in adesione al parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, consente la conversione dei permessi per casi speciali in tre ipotesi: quando l’istanza è stata presentata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina; quando il permesso è stato rilasciato prima del 5 maggio 2023 ed è in corso di validità; quando il titolo è stato rilasciato successivamente in forza di provvedimenti giurisdizionali che hanno dichiarato l’illegittimità del diniego.
Il Tribunale ha richiamato il principio espresso da Cons. Stato, sez. III, n. 3314 del 02.09.2024, secondo cui la legge ha posto come sbarramento temporale unicamente la data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, senza che il dato letterale del comma 2 consenta di introdurre ulteriori condizioni ostative implicite, limitative di un diritto rilevante.
Su questa base il Collegio ha ritenuto che l’interpretazione dovesse condurre all’accoglimento dell’istanza di conversione, risultando il ricorrente rientrante nelle ipotesi contemplate dalla norma ai fini del regime transitorio.
Il Tribunale ha poi richiamato Cons. Stato n. 5666/2025, che ha chiarito come i permessi rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, d.lgs. n. 286/1998, in corso di validità, siano rinnovati per una sola volta e con durata annuale, restando ferma la facoltà di conversione in presenza dei requisiti di legge. Il legislatore ha così individuato la disciplina applicabile ai soli permessi attribuiti sulla base della disciplina pregressa, mediante una norma di salvezza resasi necessaria a fronte dell’abrogazione dell’art. 6, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 286/1998, disposta dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 20/2023.
La finalità della disciplina transitoria è stata individuata nella tutela dell’affidamento del titolare del permesso per protezione speciale nella evoluzione del titolo verso una forma di radicamento stabile. Trattandosi di disposizione eccezionale, ne è stata esclusa l’applicazione analogica ai titolari di permessi di diversa natura. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato, ammissione definitiva al patrocinio delle spese e compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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