Medici specializzandi, nessuna retrodatazione del compenso più favorevole (Cass. civ. Sez. III n. 33789 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La direttiva n. 93/16/CE non ha portata innovativa rispetto alle direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE, limitandosi a riunirne il contenuto in un testo unico. Il concetto di rimunerazione adeguata non muta nel passaggio tra le direttive e la sua soglia è rimessa alla discrezionalità degli Stati membri, sicché l’Italia ha adempiuto all’obbligo comunitario già con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. Il differimento al 2006-2007 del più favorevole meccanismo retributivo del d.lgs. n. 368 del 1999 costituisce scelta discrezionale del legislatore, non vincolata dagli obblighi europei, e non viola l’art. 3 Cost. sul piano della ragionevolezza. L’importo delle borse di studio dei medici iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale, essendo stato l’art. 6 cit. integralmente escluso dall’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, confermato dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002.
Il Fatto
I ricorrenti, medici che avevano concluso positivamente i rispettivi periodi di specializzazione in epoca antecedente all’anno accademico 2006-2007, hanno convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, alcuni Ministeri e più Università, chiedendo il riconoscimento di un’adeguata remunerazione. A fondamento della domanda hanno dedotto che il legislatore, con il d.lgs. n. 368 del 1999, aveva previsto un incremento dei compensi in attuazione delle direttive europee, rimasto inattuato fino al d.lgs. n. 257 del 1991 e divenuto operativo solo con l’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007. Hanno quindi invocato l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole, oltre all’indicizzazione e alla rivalutazione triennale della borsa di studio.
Il Tribunale ha rigettato le differenze retributive e ha accolto solo in parte la domanda di rideterminazione triennale, dichiarandola prescritta per alcuni ricorrenti. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma, ha accolto l’appello delle Amministrazioni e ha respinto tutte le domande, sul rilievo che il recepimento delle direttive era già avvenuto con il d.lgs. n. 257 del 1991. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., essendo le censure già risolte da numerose pronunce conformi. Il Collegio richiama la sentenza n. 17051 del 2018 e le successive ordinanze conformi, tra cui la n. 2253 del 2025, nonché l’orientamento della Sezione Lavoro, e dichiara di volerne dare piena continuità.
Il nucleo argomentativo ruota attorno alla portata della direttiva n. 93/16/CE. Questa, come emerge dal primo Considerando, non innova: si limita a codificare in un testo unico le tre direttive precedenti, lasciando impregiudicati gli obblighi di recepimento di cui all’Allegato III. L’espressione adeguata rimunerazione compare già nell’Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova immutata nell’Allegato I alla direttiva del 1993.
Il punto decisivo è che l’obbligo di fissare una rimunerazione adeguata è stato adempiuto con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. La normativa europea non definisce la soglia dell’adeguatezza, rimessa alla discrezionalità dello Stato membro, con il limite delle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Il Collegio richiama le sentenze della Corte di giustizia Carbonari e Gozza, dalle quali risulta cessato l’inadempimento italiano proprio con il decreto del 1991. Ne segue che il d.lgs. n. 368 del 1999 opera in un ambito di piena discrezionalità legislativa e che il differimento della sua entrata in vigore non viola l’art. 3 Cost., potendo una normativa migliorativa essere fatta entrare in vigore quando il legislatore lo reputi opportuno. Non si pongono quindi questioni di rinvio pregiudiziale né di costituzionalità.
Quanto all’adeguamento triennale della borsa di studio, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, confermato dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario destinata al finanziamento delle borse, escludendo l’applicazione dell’art. 6 citato, e tale orientamento ha ricevuto l’avallo delle Sezioni Unite n. 20006 del 2024.
Il quarto motivo, sulla legittimazione passiva dei Ministeri, è inammissibile per palese irrilevanza, una volta esclusa la fondatezza del merito; la Corte ribadisce comunque il principio delle Sezioni Unite n. 30649 del 2018. Il quinto motivo, sulla prescrizione decennale, è inammissibile per irrilevanza e per genericità. Il sesto motivo, sulle spese, è infondato, avendo il giudice di merito applicato il principio di soccombenza. Il settimo motivo, di riproposizione della questione pregiudiziale, resta assorbito. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese, alla somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e a quella in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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