Ottemperanza alla Carta elettronica del docente e Commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1999 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., è esperibile per l’esecuzione della sentenza che abbia riconosciuto il diritto del docente alla Carta elettronica e all’accredito del relativo importo. La mancata impugnazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 integrano i presupposti dell’azione. La nomina del Commissario ad acta senza compenso è legittima quando l’ausiliario sia un dirigente della stessa Amministrazione intimata, rientrando il munus nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale per applicazione analogica dell’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha agito in forza di una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica del docente e all’accredito di € 2.000,00 quale contributo alla formazione professionale per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2020/21.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia, chiedendo la condanna all’esatta esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato l’irritualità della richiesta scritta di passaggio in decisione depositata dalla ricorrente, incombente non previsto da alcuna norma di rito e del quale non si è tenuto conto.
Nel merito, il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da certificazione di Cancelleria, e al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Su tali basi ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di provvedere entro sessanta giorni alla puntuale e completa ottemperanza del titolo.
Il Tribunale ha quindi nominato Commissario ad acta, per il caso di decorso infruttuoso del termine, il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a altro dirigente o funzionario della medesima struttura, entro ulteriori sessanta giorni.
Quanto al compenso dell’ausiliario, la Corte ha escluso che esso sia dovuto, trattandosi di dirigente della stessa Amministrazione resistente. Il Collegio ha richiamato l’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, disposizione dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, ma applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo un orientamento già espresso da plurimi precedenti di merito.
Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa. Ha infine disciplinato le modalità di deposito degli atti da parte del Commissario, da effettuarsi esclusivamente tramite la procedura P.A.T. con l’apposito modulo telematico.
Sulla scorta della regola della soccombenza, e considerata la non particolare complessità delle questioni, le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione intimata, liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.