Ottemperanza e commissario ad acta per la carta docente (TAR Sicilia n. 1029 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sussistenza del giudicato e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, integrano i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. e impongono l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del titolo, fissa un termine per l’adempimento spontaneo e, in caso di inutile decorso, nomina commissario ad acta il dirigente del medesimo plesso ministeriale. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale ordinario di Palermo aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione, mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente, l’importo di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.500,00.

Il titolo era munito di attestazione di conformità, notificato all’amministrazione e divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini, come attestato dalla cancelleria. L’amministrazione non aveva adempiuto nel termine dilatorio, sicché la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dalla documentazione in atti emergono tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a.: il passaggio in giudicato del titolo, comprovato da attestazione, e l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica, di cui è stata fornita prova. Il ricorso è pertanto accolto.

Conseguentemente, il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ove il termine decorra inutilmente, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente, con facoltà di delega, senza compenso in quanto dirigente dello stesso Ministero resistente.

Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, e, sulla base di un consolidato orientamento (tra cui TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025; TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025), ne estende l’applicazione per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il giudice precisa che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne (richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015). Il commissario è tenuto al deposito telematico tramite la procedura P.A.T.. Il Collegio dispone inoltre la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine fino al soddisfo.

Le spese di lite, liquidate secondo i minimi del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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