Esecuzione del giudicato e cessazione della materia del contendere per satisfazione integrale (TAR Sicilia n. 3332 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a. presuppone la prova dell’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio. La documentazione del pagamento integrale del titolo esecutivo, non contestata dalla parte, dimostra l’avvenuta esecuzione del giudicato e la satisfazione piena dell’interesse sostanziale. Da tale esecuzione spontanea l’amministrazione ricava il riconoscimento della fondatezza del ricorso. Ne consegue la soccombenza virtuale dell’ente e la condanna al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente ha agito per l’integrale esecuzione della sentenza n. 2053/2015 del Tribunale Civile di Catania, con cui il Comune resistente era stato condannato al pagamento di complessivi € 39.072,44, oltre accessori e spese legali. Il titolo era divenuto definitivo, non essendo stato appellato.
Secondo la ricorrente, l’ente aveva ottemperato solo parzialmente, rimanendo inadempiente per € 29.304,33. Ha quindi chiesto la declaratoria dell’obbligo di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle misure di coercizione indiretta. Il Comune si è costituito, dando atto dapprima del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario e, successivamente, della dichiarazione di dissesto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dapprima disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 243-bis d.lgs. n. 267/2000, che sospende le procedure esecutive nei confronti dell’ente dalla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio fino all’approvazione o al diniego del piano. Con ordinanza ha quindi subordinato la prosecuzione all’onere delle parti di riproporre istanza di fissazione nel termine dell’art. 80 c.p.a..
Nel corso del giudizio l’amministrazione ha depositato prova dell’avvenuto pagamento integrale della somma reclamata, con indicazione degli estremi dei mandati. A fronte di tale documentazione la ricorrente nulla ha osservato né controdedotto.
Il Collegio ha ritenuto che da tale complesso di elementi emergesse l’esecuzione integrale del titolo e la piena satisfazione della pretesa. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere richiamando espressamente il disposto dell’art. 34, co. 5, c.p.a., secondo cui il giudice dichiara cessata la materia del contendere qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta.
Sul piano delle spese, la Sezione ha affermato che l’esecuzione spontanea del titolo comprova la fondatezza del ricorso. Ha pertanto riconosciuto la soccombenza virtuale dell’amministrazione e l’ha condannata al pagamento delle spese, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri accessori.
Nota della Redazione
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