Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per carta elettronica docente (TAR Sicilia n. 1026 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il ricorso è accolto quando risultano integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., ovvero il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, senza compenso, atteso che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palermo che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, la somma di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.000.

Il titolo, munito di attestazione di conformità, era stato notificato all’amministrazione, che non vi aveva dato esecuzione. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione. Da qui il ricorso per ottemperanza, deciso all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Il passaggio in giudicato del titolo risultava da attestazione agli atti del giudizio; l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, era stato parimenti provato.

Il ricorso è stato dunque accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in conformità al dispositivo del titolo azionato.

In caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha previsto l’intervento in via sostitutiva, su sollecitazione della parte interessata, del commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso. Il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da una serie di precedenti dei tribunali amministrativi.

Il Tribunale ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Ha inoltre disposto il deposito degli atti del commissario esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato.

Infine, è stata applicata a carico dell’amministrazione la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite, liquidate in favore della parte ricorrente secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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