Rinnovo porto di fucile: accertamento idoneità psicofisica anche senza medico di fiducia (TAR Puglia n. 147 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 35, comma 7, R.D. n. 773/1931, nello stabilire che il Questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, consente expressis verbis l’accertamento dell’idoneità psicofisica anche da parte di medici diversi da quelli di medicina generale. Il decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998, pur prescrivendo all’art. 3 il certificato anamnestico del medico di fiducia, affida l’accertamento dei requisiti psicofisici agli uffici medico-legali, ai distretti sanitari o alle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato. Ne consegue che l’assenza del medico di fiducia, dovuta alla cancellazione dall’anagrafe comunale e all’iscrizione all’A.I.R.E., non preclude la rinnovazione del procedimento, dovendo l’Amministrazione, in applicazione dei principi di leale collaborazione e buona fede, indicare modalità alternative per l’accertamento del requisito sanitario.

Il Fatto

Un cittadino, iscritto all’A.I.R.E. presso il Comune di Ceglie Messapica e pertanto cancellato dall’anagrafe comunale, presentava istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, allegando il certificato di idoneità psicofisica ex art. 35, comma 7, T.U.L.P.S., rilasciato in data 21.08.2024. Il Questore della Provincia di Brindisi respingeva l’istanza, ritenendo che il certificato anamnestico preliminare non potesse considerarsi valido, poiché l’interessato, avendo perso il diritto all’assistenza sanitaria in Italia, non poteva operare la scelta del medico di fiducia competente al suo rilascio fra i sanitari di cui all’art. 25, comma 3, legge n. 833/1978. Avverso il decreto di rigetto, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, nella sommaria delibazione della fase cautelare, riteneva fondate le censure concernenti il deficit istruttorio e motivazionale del decreto impugnato. La lettura dell’art. 35, comma 7, R.D. n. 773/1931 — ad avviso del Tribunale — non preclude l’accertamento dell’idoneità psicofisica in assenza del medico di fiducia. La norma, infatti, nel richiedere un certificato rilasciato dal settore medico legale delle ASL o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, contempla una platea di soggetti certificatori che non coincide con quella dei medici di medicina generale.

Il richiamato decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998, sebbene prescriva all’art. 3 la presentazione di un certificato anamnestico rilasciato dal medico di fiducia, precisa che l’accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato. La norma regolamentare, pertanto, non fa dipendere la validità del certificato di idoneità dalla esistenza del presupposto certificato anamnestico, che può assumere rilevanza ai soli fini della programmazione degli specifici accertamenti.

Il TAR ha quindi osservato che, pur in assenza di un medico di fiducia, l’Amministrazione avrebbe potuto — in applicazione dei principi di leale collaborazione e buona fede oltre che di buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa — indicare e prescrivere ogni opportuna modalità e adempimento utile per l’accertamento del requisito sanitario. L’Amministrazione ha invece omesso ogni attività di cooperazione istituzionale, limitandosi a un rigetto basato su un’impossibilità non assistita da alcun tentativo di soluzione alternativa. Il Collegio, pertanto, ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini della rinnovazione del procedimento nei sensi indicati, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato e compensando le spese della fase cautelare. Ha fissato la trattazione di merito del ricorso alla prima udienza pubblica utile del gennaio 2027.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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