Sei scatti stipendiali nel TFS per la Polizia penitenziaria (TAR Sicilia n. 957 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio a tutto il personale delle forze di polizia, compreso quello ad ordinamento civile, e sorge anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché sussistano i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. L’inosservanza del termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non produce alcuna conseguenza decadenziale, essendo il termine funzionale alla sola decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nel giudizio avente ad oggetto l’indennità di buonuscita l’unico soggetto legittimato passivo è l’ente previdenziale competente, restando estranea la posizione del Ministero, da gestire nel rapporto di diritto pubblico tra i due enti. Sulle somme dovute non si cumulano interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Alcuni ex appartenenti alla Polizia penitenziaria, cessati dal servizio a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo, hanno chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali.
I ricorrenti avevano presentato apposita istanza agli uffici competenti. L’Istituto previdenziale si è costituito con atto di pura forma. La questione approda al giudizio amministrativo in forza della giurisdizione esercitata dal TAR Sicilia sui trattamenti di fine servizio degli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della legittimazione processuale. Richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, rileva che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita, e dunque l’unico legittimato passivo, è il competente ente previdenziale. La circostanza che il Ministero della Giustizia debba eventualmente intervenire nel procedimento amministrativo prodromico non incide sulla legittimazione processuale, trattandosi di profilo da gestire all’interno del rapporto di diritto pubblico fra i due enti, connotato dal principio di leale collaborazione, poiché solo l’INPS è il soggetto debitore nei confronti del ricorrente.
Sul riconoscimento dei sei scatti ai fini del TFS il giudice segue le conclusioni del C.G.A.R.S. n. 1329, 1331 e 1326 del 2022, ribadite dal Cons. Stato n. 2985 del 2023, dalle quali non ravvisa ragioni per discostarsi. La ricostruzione muove dall’abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 a opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872, del C.o.m., che, nell’abrogare l’art. 11 della legge n. 231/1990, non ha disposto la reviviscenza della previsione originaria. Resta così fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, espressione della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto sicurezza.
L’ambito soggettivo della norma è inteso in senso ampio e ricomprende il personale delle forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981, tra cui il Corpo di polizia penitenziaria. Quanto all’ambito oggettivo, il comma 2 dell’art. 6-bis riconosce il beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile: anche la cessazione a domanda fa quindi sorgere il diritto, in presenza del duplice presupposto anagrafico e retributivo.
Il Collegio precisa inoltre che l’inosservanza del termine del 30 giugno non comporta alcuna conseguenza decadenziale, essendo quel termine funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Accertata la sussistenza dei requisiti in capo ai ricorrenti, il ricorso è accolto con riconoscimento del diritto ai sei scatti e condanna dell’INPS alla rideterminazione del TFS, detratte le somme già corrisposte, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, escluso il cumulo ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.