Silenzio-inadempimento: il ricorso diventa improcedibile se il provvedimento sopravviene prima della decisione (TAR Lombardia n. 2562 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza del provvedimento di autorizzazione, emanato dall’amministrazione successivamente alla notificazione del ricorso ma prima della decisione, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso avverso il silenzio-inadempimento. In tal caso il giudice dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Una società proprietaria di un immobile sito in zona di rispetto della Villa Reale di Milano, assoggettato a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 42/2004, aveva ottenuto una prima autorizzazione dalla Soprintendenza nel maggio 2024. A seguito del parere favorevole della Commissione per il paesaggio del Comune, la società presentava alla Soprintendenza una nuova richiesta di autorizzazione in variante, trasmessa il 25 aprile 2025, al fine di poter depositare la conseguente SCIA edilizia.
Non avendo ricevuto riscontro entro il termine di legge, la società proponeva ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione. Nel corso del giudizio, il Ministero della Cultura – Soprintendenza si costituiva, eccependo l’improcedibilità del ricorso in quanto il progetto definito “variante” costituiva in realtà il mero recepimento delle prescrizioni formulate dalla Commissione paesaggio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalla società ricorrente, la quale aveva documentato l’avvenuta emanazione del provvedimento di autorizzazione in data 27 marzo 2026, quindi successivamente alla notificazione e all’iscrizione a ruolo del ricorso.
La circostanza che l’amministrazione abbia provveduto prima della camera di consiglio determina il venir meno dell’interesse alla pronuncia sul silenzio, rendendo il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La pronuncia in rito, non essendo stata la controversia decisa nel merito, ha giustificato la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. La sentenza ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso, senza pronunciarsi sulle questioni relative alla tempestività del gravame e al superamento del termine per provvedere.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.