Cessazione della materia del contendere e improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse in caso di rilascio della licenza di porto d’armi a seguito di riesame (TAR Molise n. 181 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento emesso dall’Amministrazione a seguito di riesame disposto con ordinanza cautelare, costituendo espressione di una funzione amministrativa e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale, determina il definitivo superamento delle valutazioni poste alla base dell’atto impugnato. Ne consegue che la parte ricorrente non conserva più interesse alla coltivazione del ricorso, che deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Tale conclusione si applica anche quando il riesame, pur indotto dal giudice amministrativo, si concluda con il rilascio del titolo richiesto, come nel caso del rinnovo della licenza di porto d’armi per uso caccia.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un privato avverso il decreto del Questore di Isernia del 29.08.2024 e il decreto del Prefetto di Isernia del 28.11.2024, con i quali era stata respinta la domanda di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso caccia. Il diniego era motivato dalla detenzione illegale di munizioni risalente al 2017, episodio che aveva dato luogo a un procedimento penale conclusosi con archiviazione per la particolare tenuità dell’offesa.
Con ordinanza n. 33 del 20.03.2025, il TAR Molise aveva accolto la domanda cautelare, rilevando che i provvedimenti impugnati presentavano una carenza istruttoria e motivazionale nella valutazione della concreta affidabilità dell’interessato e ordinando il riesame entro novanta giorni. In esecuzione di tale ordinanza, la Questura di Isernia, in data 03.09.2025, rilasciava all’interessato il titolo richiesto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente constatato che, a seguito del riesame disposto in sede cautelare, l’Amministrazione si era rideterminata in senso favorevole al ricorrente, rilasciando la licenza di porto d’armi. Successivamente, all’udienza pubblica, entrambe le parti avevano dichiarato la cessazione della materia del contendere, convergendo sulla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Il TAR ha recepito l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il remand costituisce una tecnica di tutela cautelare che restituisce all’autorità l’intero potere decisionale iniziale. La riedizione del potere, ancorché indotta da un’ordinanza cautelare, non degrada l’Amministrazione a mero esecutore della pronuncia giurisdizionale, ma la vede esercitare una funzione amministrativa piena, con la conseguenza che il nuovo provvedimento sostituisce integralmente quello impugnato.
Su tale base, il Collegio ha escluso che il ricorrente potesse conservare un interesse alla coltivazione dell’impugnativa, atteso che l’atto lesivo era stato definitivamente superato dal rilascio del titolo. La domanda è stata pertanto dichiarata improcedibile, in applicazione del principio per cui il provvedimento favorevole sopravvenuto priva di oggetto la controversia.
Quanto alle spese di lite, il TAR ha disposto la compensazione, ravvisando le eccezionali ragioni di legge, in ragione della natura della vicenda e della condotta delle parti. Il Collegio ha infine ordinato l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.
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Nota della Redazione
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