Cifra d’affari e classifica VIII si calcolano sulla singola categoria SOA (TAR Sicilia n. 956 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito integrativo della cifra d’affari, richiesto dall’art. 2, comma 6, dell’Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023 per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, va calcolato moltiplicando per 2,5 l’importo della singola categoria di lavorazione per la quale l’operatore intende spendere la classifica VIII, e non il valore complessivo dell’appalto. La qualificazione SOA, infatti, non è illimitata in senso assoluto, ma opera solo per le specifiche categorie per cui è rilasciata, secondo il principio di specializzazione. Ne deriva che l’interpretazione contraria comprime ingiustificatamente l’accesso alla gara e contrasta con i canoni di ragionevolezza e proporzionalità e di favor partecipationis. La cifra d’affari costituisce indice di capacità economico-finanziaria e, come tale, è acquisibile mediante avvalimento.

Il Fatto

Una centrale di committenza indice una procedura aperta per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo polo pediatrico di eccellenza, per un corrispettivo a base d’asta superiore a cento milioni di euro. Le categorie di lavorazione sono tutte a qualificazione obbligatoria; per le categorie di importo superiore a euro 20.658.000 la lex specialis richiede, oltre alla classifica VIII, una cifra d’affari conseguita nel quinquennio antecedente non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara della categoria stessa.

All’esito della graduatoria, l’aggiudicazione va al raggruppamento controinteressato, che sopravanza di poco più di due punti il raggruppamento ricorrente, secondo classificato. Quest’ultimo impugna l’aggiudicazione, deducendo il difetto dei requisiti di qualificazione dell’aggiudicatario, l’inidoneità dei contratti di avvalimento, la mancata dichiarazione del subappalto necessario e l’illegittimità delle valutazioni tecniche sul criterio premiale ambientale. La controinteressata propone ricorso incidentale, contestando l’ammissione del raggruppamento ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina per primo il ricorso principale, applicando la ragione più liquida. Respinto il ricorso introduttivo, il ricorso incidentale diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Il primo motivo è infondato. La certificazione SOA non riveste carattere illimitato in senso assoluto, ma vale solo per le specifiche categorie per cui viene rilasciata. Il requisito integrativo della cifra d’affari, previsto dall’art. 2, comma 6, dell’Allegato II.12, è dunque strettamente connesso alla spendita della classifica VIII e va parametrato all’importo della singola categoria, non al valore totale dell’appalto. Il Collegio richiama il principio già affermato dall’Adunanza Plenaria n. 2 e n. 3 del 2023, che in relazione al previgente art. 61, comma 2, del d.P.R. 207/2010 ha riferito l’importo a base di gara ai singoli importi delle categorie che vengono in rilievo. L’opposta lettura condurrebbe a esiti contrastanti con la ratio delle classifiche SOA.

Anche il secondo e il terzo motivo sono infondati. La cifra d’affari costituisce indice di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 18, comma 6, All. II.12, e non requisito di capacità tecnico-professionale; essa è pertanto acquisibile mediante avvalimento. I contratti contestati descrivono puntualmente le risorse messe a disposizione e soddisfano l’onere di specificazione dell’art. 104 d.lgs. 36/2023. L’oggetto può essere anche solo determinabile, secondo il principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 23 del 2016.

Il quarto motivo è palesemente infondato: la mandante aveva dichiarato in sede di partecipazione di voler subappaltare il 100% delle lavorazioni OG11. La mancata reiterazione della dichiarazione in altra sezione del DGUE integra una mera ambiguità, superabile con il soccorso istruttorio.

Il quinto motivo non regge. Il criterio invocato dal ricorrente, contenuto nel D.M. 256/2022, configura un criterio premiale e non una clausola contrattuale obbligatoria. Il parametro applicabile è quello del disciplinare, che ha adattato il criterio alle specificità dell’intervento. Il sindacato sulle valutazioni tecniche resta circoscritto ai soli casi di manifesta irragionevolezza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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