Carta docente, ottemperanza a sentenze del giudice del lavoro e commissario ad (TAR Sicilia n. 837 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il ricorso è accolto quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di inutile decorso di tale termine, nomina commissario ad acta il dirigente del medesimo plesso ministeriale, con facoltà di delega, senza compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicandosi per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza a due sentenze del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro. Con la prima, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento in suo favore della somma di € 500,00 mediante emissione di carta docenti o analoghi buoni elettronici. Con la seconda, è stato dichiarato il suo diritto a ottenere la Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con importo annuo di € 500,00 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021 e per il 2022/2023, con condanna all’emissione della carta e all’assegnazione di € 2.500,00 oltre accessori.

Il Ministero e gli uffici scolastici intimati non hanno dato esecuzione ai titoli. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di integrale pagamento delle spettanze e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che, alla luce della documentazione prodotta, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il profilo del passaggio in giudicato, l’attestazione risulta agli atti del giudizio; quanto all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, la decorrenza dalla notifica del titolo è stata provata.

Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti illustrati, con ordine all’amministrazione intimata di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

In caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, la nomina del commissario ad acta è caduta sul Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Il commissario opera senza compenso: nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La soluzione si fonda sull’applicazione per analogia dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001 ma estensibile, secondo il costante indirizzo richiamato, alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza; che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice; che ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza è foriero di responsabilità amministrativa. Le spese, poste a carico della soccombenza, sono liquidate in € 552,00 oltre accessori, IVA e CPA, in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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