Ottemperanza alla Carta docente fra termine dilatorio e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 765 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto alla Carta docente, il ricorso è ammissibile solo quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, individuato, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., nella sentenza munita di attestazione di conformità. L’Amministrazione resistente che non provi l’integrale esecuzione del giudicato è tenuta ad adempiere nel termine fissato dal giudice, con nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va concessa quando l’esiguità del debito rende la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
Il Fatto
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per complessivi € 2.500,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 29 novembre 2023, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 3 luglio 2024.
Rimasta inerte l’Amministrazione, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione, la nomina di un Commissario ad acta e il pagamento di una penalità di mora. Il Ministero, costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni di cui all’art. 324 cod. proc. civ. e che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso minimo tra la notifica del titolo esecutivo e l’esecuzione giudiziale.
Il titolo esecutivo è stato identificato, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., nella sentenza munita di attestazione di conformità, richiamando sul punto Consiglio di Stato, V, n. 309 del 2024.
Poiché l’Amministrazione non ha fornito prova dell’avvenuta integrale esecuzione del giudicato, il ricorso è stato accolto, con obbligo di erogare alla ricorrente € 500,00 per ciascun anno scolastico, per complessivi € 2.500,00, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.
In caso di perdurante inottemperanza, il Tribunale ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, con funzioni attivabili su istanza del creditore e adempimento entro i successivi 120 giorni. Ha escluso alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del soggetto preposto alla gestione della spesa pubblica.
Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la domanda è stata respinta: l’esiguità del debito rende la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Le spese, liquidate in € 1.000,00, seguono la soccombenza, con rifusione del contributo unificato e pagamento diretto al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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