Stabilizzazioni Covid, inammissibili i ricorsi dei tecnici non partecipanti (TAR Sicilia n. 776 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di stabilizzazione del personale precario assunto durante l’emergenza Covid, la legge n. 234/2021, come modificata dal d.l. n. 198/2022 convertito con legge n. 14/2023, ammette la Regione a definire criteri di priorità destinati a operare solo a valle, in sede di assunzione, senza incidere sulla possibilità di partecipare alla procedura. Il ricorrente che, pur legittimato, non abbia preso parte alla selezione non può dolersi dei criteri medesimi, difettando di un interesse certo e attuale. Il pregiudizio derivante dall’applicazione di tali criteri è meramente ipotetico quando presuppone la mancata partecipazione, la collocazione in posizione non utile e la riconducibilità di questa ai criteri censurati.

Il Fatto

Numerosi professionisti tecnici erano stati reclutati da aziende sanitarie siciliane con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, avvalendosi delle procedure speciali previste per l’emergenza Covid. Gli incarichi, più volte prorogati, sono cessati il 28.02.2023. A fronte dell’avvio delle procedure di stabilizzazione regionali, i ricorrenti hanno impugnato la direttiva assessoriale e il protocollo d’intesa che individuavano i criteri di priorità, nella parte in cui ritenevano escluso il personale tecnico.

Con motivi aggiunti sono stati poi impugnati ulteriori avvisi di ricognizione e di avvio delle procedure, emanati tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, sempre contestando i criteri di priorità e la loro incidenza sulla concreta chance di stabilizzazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni preliminari. Rigetta il dedotto difetto di giurisdizione: il petitum sostanziale non investe il diritto alla stabilizzazione, ma i criteri di selezione individuati a monte dall’amministrazione, profilo che rientra nella giurisdizione amministrativa. Rigetta anche l’eccezione di difetto di contraddittorio, perché al momento della notifica del ricorso introduttivo le procedure non erano ancora definite e i possibili vincitori non erano identificabili come litisconsorti necessari.

Il giudice accoglie invece l’eccezione di difetto di interesse. Dagli atti emerge che i ricorrenti avevano aderito all’avviso di ricognizione del 29.06.2023, ma non avevano poi partecipato alla successiva procedura di stabilizzazione indetta il 20.07.2023, pur essendo la stessa aperta anche al personale tecnico.

Il Collegio sottolinea che gli avvisi di indizione hanno ammesso a partecipare anche i tecnici. I criteri di priorità, lungi dal precludere l’accesso, operano unicamente nella fase assunzionale, in coerenza con l’art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2021, che consente alla Regione di definire criteri di priorità. Ne deriva che alcuna esclusione può essere lamentata e che il pregiudizio prospettato è meramente ipotetico, privo dei caratteri di certezza e attualità.

Parimenti inammissibile è il ricorso per motivi aggiunti. L’avviso del 30.01.2024 includeva espressamente i tecnici tra i destinatari della ricognizione e quello del 16.01.2024 consentiva la partecipazione anche ai soggetti assunti con le selezioni speciali ex art. 2 ter del d.l. n. 18/2020. Le censure sui criteri presupporrebbero la partecipazione alla selezione, la collocazione in posizione non utile e la riconducibilità di tale posizione ai criteri censurati: presupposti non allegati. I ricorsi sono dunque dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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