Giudicato e ottemperanza per la Carta docente: obbligo del Ministero e commissario ad acta (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 426 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato che accerta il diritto del docente all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, è suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza. L’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato legittima l’accoglimento del ricorso e l’adozione delle misure correttive, con assegnazione di un termine per adempiere e nomina di un commissario ad acta che operi senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali. La condanna alle spese segue il principio della soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario, e il Ministero è tenuto al rimborso del contributo unificato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice del lavoro, la declaratoria del diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici indicati in sentenza, mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite.

La sentenza, notificata in data 12.02.2025, era passata in giudicato. A fronte della mancata esecuzione della statuizione da parte dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo l’ottemperanza e la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accertato che la sentenza, della quale si chiedeva l’esecuzione, era munita dell’autorità del giudicato e che il ricorso era procedibile, essendo decorso il termine di giorni 120 dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.

Il Collegio, richiamando il proprio precedente di cui alla sentenza n. 117 del 2024, ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto l’Amministrazione non aveva ottemperato alle statuizioni del giudicato. Ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione di ottemperanza.

Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale del Ministero preposto alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale avrebbe assunto le funzioni solo su istanza della creditrice, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, provvedendo entro i successivi 60 giorni. La nomina è avvenuta senza compenso, atteso che l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del dirigente.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio ha affermato che, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione andava condannata al pagamento delle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, tenuto altresì conto della natura minima e stereotipata delle attività richieste in questa materia. Il Ministero è stato altresì condannato al rimborso del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con distrazione delle spese e del rimborso in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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