Nessun trasferimento per assistenza al disabile senza posizione organica identica (TAR Trentino-Alto Adige n. 150 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dell’assegnazione temporanea di cui all’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, per il personale militare, opera nei limiti dell’art. 981 cod. ordinamento militare e richiede che nella sede di destinazione richiesta sussista una posizione organica identica a quella in atto ricoperta, per ruolo, grado, specifica professionalità ed incarico. L’inciso “ove possibile” impone un bilanciamento tra l’interesse del disabile e le esigenze di funzionalità della Forza Armata, ma non legittima la pretesa del militare ad un incarico diverso o ad una riqualificazione funzionale ad personam. Rilevano, ai fini della comparazione, le posizioni attribuite con atti formali e non i compiti svolti “in fatto”.

Il Fatto

Il ricorrente, militare con incarico tecnico presso un reparto di stanza in altra sede, ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito ha respinto l’istanza di assegnazione temporanea presentata ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, finalizzata ad assistere la madre in situazione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992.

Dopo il preavviso di rigetto, fondato sulla carenza di posizioni occupabili nella sede richiesta e sulla sottoalimentazione dell’ente di appartenenza pari al 17%, il ricorrente ha presentato osservazioni, rappresentando anche la sopravvenuta condizione di disabilità del padre. Il diniego definitivo ha confermato la mancanza di utile collocazione organica nel profilo posseduto. L’istanza cautelare, respinta in primo grado, è stata accolta dal Consiglio di Stato ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, che attribuisce al lavoratore il diritto di scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio della persona da assistere, e ne verifica l’applicabilità al personale militare secondo l’art. 981 cod. ordinamento militare, che la subordina alle posizioni organiche previste per ruolo e grado, vacanti nella sede richiesta.

Il trasferimento involge interessi legittimi e postula un bilanciamento tra l’interesse del privato e gli interessi pubblici nell’esercizio del potere discrezionale. Esso è disposto a vantaggio del disabile e ha natura strumentale, ma l’inciso “ove possibile” esige che presso la sede richiesta esista una collocazione compatibile con lo stato del militare.

Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 6299 del 2024, e Cons. Stato, sez. IV, n. 987 del 2018, il Tribunale afferma che deve sussistere una posizione identica a quella ricoperta in atto, per ruolo, grado, specifica professionalità ed incarico. Non rilevano i compiti svolti “in fatto”, ma solo la posizione attribuita con atti formali.

Nel caso concreto, l’Amministrazione ha accertato che nei reparti della sede richiesta tutte le posizioni organiche del profilo del ricorrente risultano occupate (deficit 0%) e che l’ente di appartenenza presenta una sottoalimentazione del 17%, con cinque effettivi su sei posizioni previste. Il Collegio esclude che la specializzazione posseduta sia fungibile con quella di operatore “TRAMAT”, richiedendo una formazione specifica, e ritiene insindacabile la scelta di non disperdere la professionalità formata.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Tribunale osserva che il diniego ha riesaminato le osservazioni e le condizioni di salute dei genitori, già oggetto di due periodi di assegnazione temporanea per gravi motivi familiari. La richiesta istruttoria sui dati organici è disattesa, non essendo concludente. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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