Graduatorie contributi: necessaria la notifica ai controinteressati collocati in posizione successiva (TAR Sicilia n. 736 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative a procedure selettive o comparative per l’assegnazione di contributi pubblici, assumono la qualità di controinteressati necessari i soggetti utilmente collocati in graduatoria, anche in posizione non finanziabile, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso incide comunque sull’ordine della graduatoria e sulla loro posizione relativa. L’inserimento del ricorrente in una posizione successiva a quella dei beneficiari determina la retrocessione dei concorrenti collocati dalla medesima posizione in poi, con conseguente loro interesse qualificato alla conservazione dell’atto. La mancata notificazione del ricorso ad almeno uno di tali soggetti comporta la mancata instaurazione di un contraddittorio integro e l’inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Una società agricola ha impugnato davanti al TAR Sicilia il provvedimento con cui l’Assessorato regionale dell’Agricoltura ha confermato la sua esclusione dalla graduatoria dei beneficiari della misura “Investimenti – Campagna 2023/2024” del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, ai sensi dell’art. 50 Reg. UE n. 1308/2013. Sono stati impugnati anche la graduatoria regionale definitiva e l’elenco delle domande escluse.
La società aveva presentato domanda per il riattamento e l’ammodernamento di una struttura preesistente destinata alla vinificazione, chiedendo un contributo per un progetto compreso tra 50.001,00 e 1.500.000,00 euro. L’amministrazione ha invece qualificato l’intervento come realizzazione di una nuova cantina, richiedendo il possesso di requisiti specifici non soddisfatti. La società ha dedotto travisamento dei fatti, difetto di motivazione ed erronea applicazione dei requisiti del bando. L’amministrazione ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione ad almeno un controinteressato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità, ritenendola fondata. Nelle procedure comparative per l’assegnazione di contributi pubblici, ha osservato il TAR, rivestono la qualità di controinteressati i soggetti utilmente collocati in graduatoria o comunque beneficiari del provvedimento impugnato, che potrebbero subire un pregiudizio diretto e immediato dall’eventuale accoglimento del ricorso.
La società ricorrente ha sostenuto che la propria eventuale ammissione non inciderebbe sulla posizione dei soggetti finanziati, poiché si collocherebbe al ventiduesimo posto, immediatamente dopo le ventuno domande finanziabili sulla base delle risorse disponibili. L’argomentazione non è stata condivisa: anche a prescindere da una possibile rinnovazione dell’attività valutativa, l’inserimento della ricorrente determinerebbe comunque una modifica dell’ordine della graduatoria, con arretramento dei concorrenti collocati nelle posizioni successive.
Il TAR ha precisato che la retrocessione dei concorrenti oggi collocati dalla ventiduesima posizione in poi incide sulla loro posizione relativa e sulle prospettive di eventuale finanziamento in caso di successivi scorrimenti derivanti da rinunce, revoche o rifinanziamenti della misura. Anche tali soggetti sono pertanto titolari di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato.
Dagli atti non risultava che il ricorso fosse stato notificato ad alcuno dei controinteressati, essendo stata effettuata la notificazione unicamente nei confronti dell’amministrazione resistente. Da ciò la mancata instaurazione di un contraddittorio integro e la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese di giudizio, liquidate in 1.500,00 euro oltre oneri e accessori, sono state poste a carico della parte ricorrente, in considerazione della definizione della controversia su una questione preliminare di rito, senza esame del merito.
Nota della Redazione
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