Trasferimento ex legge 104 subordinato a esigenze di servizio e incompatibilità ambientale (TAR Sicilia n. 607 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del lavoratore all’assegnazione temporanea presso la sede di residenza del familiare disabile, previsto dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, non ha carattere assoluto e incondizionato. Esso deve essere contemperato con le esigenze organizzative dell’amministrazione di appartenenza e con le imperative ragioni di interesse pubblico che possono opporvisi. Il documentato deficit di organico del reparto di provenienza, che l’allontanamento di una sola unità aggraverebbe ulteriormente, integra un’ipotesi di incompatibilità organizzativa idonea a giustificare il diniego. Parimenti ostativo è il quadro di incompatibilità ambientale con il territorio di destinazione richiesto, desumibile da fatti oggettivi che compromettono il prestigio dell’amministrazione e il sereno svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria. Il provvedimento negativo che si fondi su tale pluralità di ragioni autonome resiste alle censure di difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Fatto

Un maresciallo capo della Guardia di Finanza, in servizio presso un reparto specializzato di Palermo, presentava istanza di assegnazione temporanea presso una delle sedi calabresi di suo interesse, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, a sostegno del padre, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità.

Con provvedimento del 18 aprile 2024, l’amministrazione rigettava l’istanza per esigenze istituzionali: il rilevante disavanzo di effettivi del reparto, l’attività specialistica ivi svolta e la sussistenza di situazioni di incompatibilità ambientale del militare nel contesto geografico richiesto. Il ricorrente impugnava l’atto deducendo difetto di motivazione, difetto di istruttoria e irragionevolezza, avendo l’amministrazione sacrificato il diritto all’assistenza del familiare disabile in ragione di un interesse pubblico non comprovato. L’istanza cautelare era rigettata in primo grado e la decisione confermata in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura plurimotivata del provvedimento impugnato e rileva che il ricorrente non riesce a superare nemmeno una delle argomentazioni addotte. Poiché ciascuna di esse è autonoma e sufficiente a sostenere il diniego, il ricorso è infondato.

Quanto al lamentato difetto di motivazione, il TAR osserva che l’amministrazione ha adeguatamente dimostrato come l’allontanamento di una sola unità dal reparto determinerebbe un deficit organizzativo, in ragione delle specialità acquisite dal militare. La produzione documentale conferma un tasso di scopertura del reparto pari al 21,28% complessivo e al 20,59% nello specifico ruolo, dati superiori a quelli delle sedi richieste.

Il Collegio esclude inoltre che l’istruttoria sia stata carente sul versante assistenziale: non è stata provata l’impossibilità dei parenti e degli affini entro il terzo grado di prestare supporto al familiare disabile, con particolare riferimento al cognato e alla moglie del ricorrente.

Risulta infine ostativo al trasferimento il quadro di incompatibilità ambientale con il territorio delle sedi richieste. Il militare aveva già beneficiato di un trasferimento ex legge n. 104/1992, poi revocato a seguito di vicende oggettive che ne avevano compromesso la fiducia richiesta per l’esercizio di delicate funzioni di polizia giudiziaria, in un contesto caratterizzato da criminalità organizzata.

Il TAR sottolinea da ultimo che imperative ragioni di interesse pubblico, tra cui rientrano le incompatibilità ambientali, precludono il trasferimento invocato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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